Art. 58 
 
Modifiche all'articolo 233 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 233  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) sulle navi l'appello dell'equipaggio  per  le  esercitazioni
delle imbarcazioni ha luogo: 
        1) per le navi di stazza lorda superiore o  uguale  alle  150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una  volta
al mese; 
        2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150  tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; 
      b) le societa'  di  cui  all'articolo  106-bis,  comma  1,  che
ricevono  segnalazioni  in  merito  a  carenze   nella   preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non  conformita',
adottano le azioni correttive ritenute  piu'  efficaci  per  la  loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli  effettuati
a seguito delle stesse. 
    3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate
e  quelle  con  un  solo   membro   di   equipaggio   sono   esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  233  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 233 (Appello  per  esercitazioni  di  abbandono
          nave).  -   1.   Sulle   navi   da   passeggeri   l'appello
          dell'equipaggio per  le  esercitazioni  delle  imbarcazioni
          deve avere luogo,  se  possibile,  almeno  una  volta  alla
          settimana; in ogni  caso  tale  appello  deve  avere  luogo
          quando la nave lascia l'ultimo porto  di  partenza  per  un
          viaggio internazionale lungo. 
                2. Per le navi  da  carico  abilitate  a  navigazione
          nazionale o piu' estesa ogni  membro  dell'equipaggio  deve
          partecipare mensilmente  ad  almeno  una  esercitazione  di
          abbandono nave.  Le  esercitazioni  dell'equipaggio  devono
          essere effettuate entro le 24 ore  successive  la  partenza
          della  nave  da  un  porto  se  piu'  del  25   per   cento
          dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad
          una esercitazione di abbandono nave. 
                3. Sulle navi da passeggeri abilitate  a  navigazione
          internazionale lunga  deve  essere  fatto  un  appello  dei
          passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore
          dalla partenza. 
                Tale esercitazione deve comprendere: 
                  la chiamata dei  passeggeri  e  dell'equipaggio  ai
          punti di  riunione,  mediante  l'allarme  prescritto  e  la
          verifica  che  essi  siano   consapevoli   dell'ordine   di
          abbandono nave specificato nel ruolo di appello; 
                  la presentazione delle persone ai punti di riunione
          e la preparazione per i  compiti  descritti  nel  ruolo  di
          appello; 
                  la verifica  che  passeggeri  ed  equipaggio  siano
          vestiti in modo appropriato; 
                  il controllo che le cinture  di  salvataggio  siano
          indossate correttamente; 
                  la preparazione per la messa a mare,  la  messa  in
          moto ed il funzionamento del motore e l'ammaino  di  almeno
          una imbarcazione di salvataggio; 
                  la manovra delle gru delle zattere  di  salvataggio
          ammainabili; 
                  la prova dell'illuminazione di emergenza dei  punti
          di riunione e di abbandono nave. 
                3-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  3  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) sulle  navi  l'appello  dell'equipaggio  per  le
          esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo: 
                    1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
          alle  150  tonnellate  o  con  piu'  di  due   persone   di
          equipaggio, almeno una volta al mese; 
                    2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
          tonnellate o con non  piu'  di  due  persone  d'equipaggio,
          almeno ogni 6 mesi; 
                  b) le societa' di cui all'articolo  106-bis,  comma
          1, che ricevono segnalazioni  in  merito  a  carenze  nella
          preparazione  dell'equipaggio  verificano  le  cause  delle
          eventuali non conformita', adottano  le  azioni  correttive
          ritenute piu' efficaci per la loro rettifica  e  registrano
          le attivita' inerenti  i  controlli  effettuati  a  seguito
          delle stesse. 
                3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
          tonnellate e quelle con un solo membro di  equipaggio  sono
          esentate dall'applicazione delle disposizioni del  presente
          articolo.».