Art. 59 
 
Modifiche all'articolo 234 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 234  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a)  sulle  navi  l'appello  dell'equipaggio  per  esercitazione
antincendio ha luogo: 
        1) per le navi di stazza lorda superiore o  uguale  alle  150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una  volta
al mese; 
        2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150  tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; 
      b) nel corso  della  esercitazione  le  istruzioni  riguardanti
l'equipaggio sono chiaramente  illustrate;  a  tal  fine  e'  rivolta
particolare attenzione ai marittimi che abbiano un  limitato  periodo
di  navigazione  o  che  siano  di  recente  imbarcati.  Ogni  membro
dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni,  le
apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato
a usare e, piu' in generale, di conoscere il  proprio  compito  e  di
sapere assolverlo; 
      c) nel  corso  delle  esercitazioni,  e'  scaricato  almeno  un
estintore  portatile,  il  quale  e'  immediatamente   ricaricato   o
sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di
un estintore portatile caricato ad aria compressa per  esercitazione,
sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno; 
      d)  sono  provate  le  manovre  a  distanza  delle  valvole  di
intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido,
ventilazione, impianti fissi antincendio; 
      e) le societa'  di  cui  all'articolo  106-bis,  comma  1,  che
ricevono  segnalazioni  in  merito  a  carenze   nella   preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non  conformita',
adottano le azioni correttive ritenute  piu'  efficaci  per  la  loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a
seguito delle stesse. 
    5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate
e  quelle  con  un  solo   membro   di   equipaggio   sono   esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  234  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 234 (Appello per esercitazione antincendio).  -
          1. Sulle navi da passeggeri l'appello  dell'equipaggio  per
          esercitazione  antincendio   deve   avere   luogo,   quando
          possibile, almeno una volta alla settimana;  in  ogni  caso
          tale esercitazione deve avere luogo quando la  nave  lascia
          l'ultimo porto di partenza per  un  viaggio  internazionale
          lungo.  Nel  corso  della   esercitazione   le   istruzioni
          interessanti   l'equipaggio   devono   essere   chiaramente
          illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai  marittimi
          che abbiano un limitato periodo di navigazione o che  siano
          di  recente  imbarcati  e  verificando  che  ogni   persona
          dell'equipaggio  conosca  il  proprio  compito   e   sappia
          assolverlo. Ogni  membro  dell'equipaggio  deve  dimostrare
          familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature  e  le
          attrezzature della nave che puo' essere chiamato ad usare. 
                2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve
          avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese. 
                3. Se una nave parte  da  un  porto  dove  sia  stato
          sostituito piu'  del  25  per  cento  dell'equipaggio,  una
          esercitazione di incendio deve avere  luogo  entro  24  ore
          dalla partenza. 
                4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da  carico,  nel
          corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno  un
          estintore portatile, il quale  deve  essere  immediatamente
          ricaricato o sostituito con altro  di  riserva.  Quando  il
          numero   degli   estintori   di    bordo    e'    inferiore
          rispettivamente a 52 per le navi da passeggeri e a  12  per
          le altre navi, e' sufficiente che ogni estintore  portatile
          sia scaricato  una  volta  ogni  2  anni  nel  corso  delle
          esercitazioni. 
                5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7  giorni
          nel caso di viaggi di durata superiore  ad  una  settimana,
          devono essere provate le manovre a distanza  delle  valvole
          di  intercettazione  di  sicurezza  (combustibile  liquido,
          ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.). 
                5-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a)  sulle  navi   l'appello   dell'equipaggio   per
          esercitazione antincendio ha luogo: 
                    1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
          alle  150  tonnellate  o  con  piu'  di  due   persone   di
          equipaggio, almeno una volta al mese; 
                    2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
          tonnellate o con non  piu'  di  due  persone  d'equipaggio,
          almeno ogni 6 mesi; 
                  b) nel  corso  della  esercitazione  le  istruzioni
          riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal
          fine e' rivolta particolare  attenzione  ai  marittimi  che
          abbiano un limitato periodo di navigazione o che  siano  di
          recente  imbarcati.  Ogni   membro   dell'equipaggio   deve
          dimostrare   familiarita'   con   le    sistemazioni,    le
          apparecchiature e  le  attrezzature  della  nave  che  puo'
          essere chiamato a usare e, piu' in generale,  di  conoscere
          il proprio compito e di sapere assolverlo; 
                  c) nel  corso  delle  esercitazioni,  e'  scaricato
          almeno un estintore portatile, il quale  e'  immediatamente
          ricaricato o sostituito con altro di riserva.  E'  ammesso,
          in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad
          aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto,  in
          modo evidente, un adeguato contrassegno; 
                  d) sono provate le manovre a distanza delle valvole
          di  intercettazione  di  sicurezza   quali,   ad   esempio,
          combustibile   liquido,   ventilazione,   impianti    fissi
          antincendio; 
                  e) le societa' di cui all'articolo  106-bis,  comma
          1, che ricevono segnalazioni  in  merito  a  carenze  nella
          preparazione  dell'equipaggio  verificano  le  cause  delle
          eventuali non conformita', adottano  le  azioni  correttive
          ritenute piu' efficaci per la loro rettifica  e  registrano
          le attivita' inerenti  i  controlli  effettuati  a  seguito
          delle stesse. 
                5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
          tonnellate e quelle con un solo membro di  equipaggio  sono
          esentate dall'applicazione delle disposizioni del  presente
          articolo.».