Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 52 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  52  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  1,  per  le  navi
lagunari si applicano le seguenti disposizioni: 
      a) i certificati di  sicurezza  e  i  documenti  relativi  alla
stazione radio delle navi di stazza lorda  uguale  o  superiore  alle
venticinque tonnellate sono conservati a  bordo  in  originale  o  in
copia fotostatica non autenticata; 
      b)  ferme  restando  le  disposizioni   di   cui   all'articolo
168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti  relativi  alla
stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle  venticinque
tonnellate sono conservati a bordo o presso la  sede  della  societa'
armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti,  a  richiesta,
agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Affissione a bordo dei  certificati). -  1.
          Gli originali  o  le  copie  conformi  dei  certificati  di
          sicurezza devono essere affissi in un punto della nave  ben
          visibile e di facile accesso. 
                1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  1,  per
          le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a)  i  certificati  di  sicurezza  e  i   documenti
          relativi alla stazione radio delle  navi  di  stazza  lorda
          uguale  o  superiore  alle  venticinque   tonnellate   sono
          conservati a bordo in originale o in copia fotostatica  non
          autenticata; 
              b) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          168-septies, i  certificati  di  sicurezza  e  i  documenti
          relativi alla stazione radio delle  navi  di  stazza  lorda
          inferiore alle venticinque  tonnellate  sono  conservati  a
          bordo o presso la sede della societa'  armatrice;  in  tale
          ultimo caso  devono  essere  prodotti,  a  richiesta,  agli
          organi  di  controllo  entro  il   termine   dagli   stessi
          indicato.».