Art. 60 Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell'articolo 235 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 235 (Esercitazioni per l'«uomo in mare»). - 1. L'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» deve essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».