Art. 60 
 
Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 235  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare»  e'  fatta
con frequenza sufficiente affinche' il comando della  nave  abbia  la
fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il  personale
destinato ad armare e ammainare  l'imbarcazione  si  trovi  nel  piu'
breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 
        1) per le navi di stazza lorda superiore o  uguale  alle  150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una  volta
al mese; 
        2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150  tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; 
      b) le societa'  di  cui  all'articolo  106-bis,  comma  1,  che
ricevono  segnalazioni  in  merito  a  carenze   nella   preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non  conformita',
adottano le azioni correttive ritenute  piu'  efficaci  per  la  loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli  effettuati
a seguito delle stesse. 
    2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate
e  quelle  con  un  solo   membro   di   equipaggio   sono   esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  235  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 235 (Esercitazioni per l'«uomo in mare»). -  1.
          L'esercitazione per l'emergenza  di  «uomo  in  mare»  deve
          essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando
          della nave abbia la fondata  certezza  che,  quando  se  ne
          presenti il bisogno, il personale destinato  ad  armare  ed
          ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve  tempo  al
          proprio posto.  Tale  esercitazione  comunque  deve  essere
          effettuata almeno con frequenza mensile. 
                2.  I  passeggeri   devono   essere   preventivamente
          informati dell'esercitazione. 
                2-bis. Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) l'esercitazione  per  l'emergenza  di  «uomo  in
          mare» e'  fatta  con  frequenza  sufficiente  affinche'  il
          comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se
          ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare  e
          ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve  tempo  al
          proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 
                    1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
          alle  150  tonnellate  o  con  piu'  di  due   persone   di
          equipaggio, almeno una volta al mese; 
                    2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
          tonnellate o con non  piu'  di  due  persone  d'equipaggio,
          almeno ogni 6 mesi; 
                  b) le societa' di cui all'articolo  106-bis,  comma
          1, che ricevono segnalazioni  in  merito  a  carenze  nella
          preparazione  dell'equipaggio  verificano  le  cause  delle
          eventuali non conformita', adottano  le  azioni  correttive
          ritenute piu' efficaci per la loro rettifica  e  registrano
          le attivita' inerenti ai  controlli  effettuati  a  seguito
          delle stesse. 
                2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
          tonnellate e quelle con un solo membro di  equipaggio  sono
          esentate dall'applicazione delle disposizioni del  presente
          articolo.».