Art. 62 
 
Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 236  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione  di
manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra  a
mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle  valvole
e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali,  degli  scarichi  delle
ceneri e dei  rifiuti,  ad  eccezione  delle  navi  di  stazza  lorda
inferiore  alle  150  tonnellate  o  con  non  piu'  di  due  persone
d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con  cadenza
almeno semestrale; 
      b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai
meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura  e'
necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle  valvole
il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in
caso di avaria.». 
 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  236  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 236 (Manovra delle  porte  stagne  e  di  altri
          meccanismi di chiusura). - 1. Su tutte le navi deve  essere
          effettuata  giornalmente  la  manovra  delle  porte  stagne
          azionate da  energia  meccanica  e  delle  porte  stagne  a
          cerniera  situate  nelle  paratie  trasversali  principali,
          quando tali porte vengano usate in navigazione. 
                2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente
          ad  esercitazione  di  manovra   delle   porte   stagne   a
          scorrimento azionate a mano e manovra a  mano  delle  porte
          stagne azionate da energia meccanica, delle valvole  e  dei
          meccanismi di  chiusura  degli  ombrinali,  degli  scarichi
          delle ceneri e dei rifiuti. 
                3. Ispezioni settimanali  devono  essere  fatte  alle
          porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a
          tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per  rendere
          stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il  cui
          funzionamento   sia   necessario   per   la   manovra    di
          bilanciamento in caso di avaria. 
                4.  Sulle  navi  che  effettuano  viaggi  di   durata
          superiore ad una settimana una  esercitazione  completa  di
          tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere
          fatta prima  di  lasciare  il  porto;  altre  esercitazioni
          devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante
          la navigazione. 
                4-bis. Le disposizioni dei commi da  2  e  4  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) sulle  navi  si  procede  almeno  mensilmente  a
          esercitazione di manovra delle porte stagne  a  scorrimento
          azionate a  mano  e  manovra  a  mano  delle  porte  stagne
          azionate  da  energia  meccanica,  delle  valvole   e   dei
          meccanismi di  chiusura  degli  ombrinali,  degli  scarichi
          delle ceneri e dei rifiuti,  ad  eccezione  delle  navi  di
          stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con  non  piu'
          di due persone d'equipaggio, per le  quali  l'esercitazione
          e' effettuata con cadenza almeno semestrale; 
                  b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte
          stagne e ai meccanismi  e  indici  a  esse  connessi,  alle
          valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un
          compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e'
          necessario per la  manovra  di  bilanciamento  in  caso  di
          avaria.».