Art. 62 Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale; b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».
Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 236 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 236 (Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura). - 1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria. 4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana una esercitazione completa di tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre esercitazioni devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante la navigazione. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale; b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».