Art. 63 Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 239 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 239 (Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo). - 1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; c) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. 1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».