Art. 63 
 
Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 239  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui  al  comma  1  e'
eseguita con la seguente frequenza: 
      a) per le navi di stazza lorda  superiore  o  uguale  alle  150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una  volta
al mese; 
      b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate  o
con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 
    1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate
sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.». 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  239  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 239 (Verifiche ed esercitazioni per la  manovra
          dei mezzi di governo). - 1. Ad intervalli non superiori  ad
          1 mese deve essere eseguita, allo scopo  di  far  acquisire
          esperienza all'equipaggio con tali procedure,  una  manovra
          di emergenza dei mezzi di governo comprendente: 
                  a) una prova di manovra della stazione  di  governo
          di poppa (ove esiste); 
                  b)  una  prova  del  comando  diretto  del   locale
          macchine di governo; 
                  c) le procedure di comunicazione con la plancia  e,
          dove  applicabile,  il   funzionamento   dell'alimentazione
          alternativa. 
                1-bis. Per le navi lagunari, la  manovra  di  cui  al
          comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: 
                  a) per le navi di stazza lorda superiore  o  uguale
          alle  150  tonnellate  o  con  piu'  di  due   persone   di
          equipaggio, almeno una volta al mese; 
                  b) per le navi di stazza lorda inferiore  alle  150
          tonnellate o con non  piu'  di  due  persone  d'equipaggio,
          almeno ogni 6 mesi. 
                1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
          tonnellate   sono    esentate    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al presente articolo.».