Art. 64 
 
Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 245  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) sulle navi di stazza lorda inferiore  a  150  tonnellate  le
annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche  prescritte  dal
presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; 
      b) sulle  navi  di  stazza  lorda  superiore  o  uguale  a  150
tonnellate le annotazioni sui controlli,  esercitazioni  e  verifiche
prescritte dal presente regolamento sono apposte sul  registro  delle
esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; 
      c) quando i controlli, le  esercitazioni  e  le  verifiche  non
vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono  eseguiti  solo
parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e  sono  descritte
le operazioni svolte; 
      d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali
relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave.
Le societa'  che  fruiscono  delle  previsioni  di  cui  all'articolo
106-bis   possono   adottare   una   metodologia   di   registrazione
equivalente; 
      e) i modelli dei registri di cui alle  lettere  a)  e  b)  sono
approvati dall'autorita' marittima.». 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  245  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 245 (Annotazioni sul giornale  nautico).  -  1.
          Sul giornale generale  e  di  contabilita'  e  sugli  altri
          giornali di bordo per la sola parte di  competenza,  devono
          essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche
          ecc. prescritti dal presente regolamento. 
                2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche  ecc.
          non vengono eseguiti entro i termini prescritti  o  vengono
          eseguiti  solo  parzialmente,  devono  essere  annotate  le
          ragioni della mancata  effettuazione  o  dell'effettuazione
          ridotta nonche' descritte le operazioni effettuate. 
                3. Sul giornale generale  e  di  contabilita'  e  sul
          giornale di macchina  devono  essere  altresi'  annotati  i
          controlli  giornalieri   ed   occasionali   relativi   alla
          determinazione degli elementi di stabilita' della nave. 
                4. Gli ufficiali  o  il  personale  incaricato  della
          tenuta  in  efficienza   delle   manutenzioni,   ispezioni,
          controlli, verifiche, prove ed esercitazioni  da  eseguirsi
          in conformita' al presente regolamento, devono, per  quanto
          di loro  competenza,  redigere  apposito  verbale  ad  ogni
          esecuzione dell'incarico loro affidato. 
                4-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  4  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) sulle navi  di  stazza  lorda  inferiore  a  150
          tonnellate le annotazioni sui  controlli,  esercitazioni  e
          verifiche prescritte dal presente regolamento sono  apposte
          sul giornale di bordo; 
                  b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale  a
          150 tonnellate le annotazioni sui controlli,  esercitazioni
          e  verifiche  prescritte  dal  presente  regolamento   sono
          apposte  sul   registro   delle   esercitazioni,   vidimato
          dall'autorita' marittima; 
                  c)  quando  i  controlli,  le  esercitazioni  e  le
          verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o
          vengono eseguiti solo parzialmente,  ne  sono  annotate  le
          relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; 
                  d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e
          occasionali relativi alla determinazione degli elementi  di
          stabilita' della nave.  Le  societa'  che  fruiscono  delle
          previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una
          metodologia di registrazione equivalente; 
                  e) i modelli dei registri di cui alle lettere a)  e
          b) sono approvati dall'autorita' marittima.».