Art. 64 Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente; e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 245 (Annotazioni sul giornale nautico). - 1. Sul giornale generale e di contabilita' e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta nonche' descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilita' e sul giornale di macchina devono essere altresi' annotati i controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. 4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformita' al presente regolamento, devono, per quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni esecuzione dell'incarico loro affidato. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente; e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».