Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 254 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 254  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle navi lagunari.». 
 
          Note all'art. 66: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  254  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 254 (Squadra di pronto intervento). - 1.  Sulle
          navi da passeggeri deve  esistere  una  squadra  di  pronto
          intervento guidata da un ufficiale o, in  mancanza,  da  un
          sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale  ed
          opportunamente attrezzata, con il  compito  di  intervenire
          prontamente per effettuare speciali  operazioni  quali,  ad
          esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo
          scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei
          locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua. 
                2.  L'attrezzatura  e  le  dotazioni  della   squadra
          suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite
          dal Ministero. 
                2-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si
          applicano alle navi lagunari.».