Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  57  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  lettera  c),  dopo  le  parole  «abilitate   a
navigazione locale» sono inserite le seguenti: «e le navi lagunari»; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Le  navi  lagunari  iscritte  nelle  matricole  o  nei
registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973  e  anteriormente
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  devono
mantenere il grado  di  compartimentazione  richiesto  alla  data  di
impostazione chiglia.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  57  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 57 (Compartimentazione di galleggiabilita'  delle
          navi da passeggeri). - 1.  Le  navi  da  passeggeri  devono
          avere efficace compartimentazione  di  galleggiabilita'  da
          stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero  dei
          passeggeri e della navigazione cui sono abilitate  in  modo
          che  il  piu'   alto   grado   di   compartimentazione   di
          galleggiabilita' corrisponda alle navi di maggior lunghezza
          e che trasportano maggior numero di passeggeri  nei  viaggi
          piu' lunghi, secondo quanto appresso stabilito. 
              2. Le navi abilitate  alla  navigazione  internazionale
          devono soddisfare alle norme  di  compartimentazione  della
          convenzione  pertinenti,  in   relazione   alla   data   di
          costruzione delle navi stesse. 
              3. Le  navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale  o
          minore, costruite a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   del    presente    regolamento,    devono    avere
          compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: 
                a)  le  navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale
          devono soddisfare alle norme della  convenzione  pertinenti
          in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; 
                b) le navi  abilitate  alla  navigazione  costiera  o
          litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: 
                  (i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri
          uguale o superiore a 1000 deve  essere  compartimentata  in
          modo da non immergere la linea limite quando sono  allagati
          due qualunque compartimenti adiacenti; 
                  (ii)  ogni  nave  che  trasporti   un   numero   di
          passeggeri minore di 1000 e  superiore  a  50  deve  essere
          compartimentata in modo da non immergere  la  linea  limite
          con un qualunque  compartimento  allagato;  inoltre  se  il
          numero di passeggeri supera 400 devono  essere  soddisfatte
          le condizioni addizionali seguenti: 
                    se il numero di passeggeri e' compreso tra 800  e
          1000 la compartimentazione deve  essere  tale  da  non  far
          immergere  la  linea  limite  quando  sono   allagati   due
          qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro  il
          60  per  cento  della  lunghezza   nave   calcolata   dalla
          perpendicolare avanti; 
                    se il numero di passeggeri e' compreso tra 600  e
          800 la compartimentazione  deve  essere  tale  da  non  far
          immergere  la  linea  limite  quando  sono   allagati   due
          qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro  il
          40  per  cento  della  lunghezza   nave   calcolata   dalla
          perpendicolare avanti; 
                    se il numero di passeggeri e' compreso tra 400  e
          600 la compartimentazione  deve  essere  tale  da  non  far
          immergere la linea limite quando il gavone  di  prua  e  il
          compartimento adiacente sono entrambi allagati; 
                  (iii)  ogni  nave  che  trasporti  un   numero   di
          passeggeri minore di 150 entro  aree  ristrette  in  viaggi
          durante i quali non si allontani da porti  piu'  di  quanto
          corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che
          trasporti un numero di  passeggeri  minore  di  50  non  ha
          obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'; 
                  (iv) le  navi  abilitate  a  navigazione  nazionale
          costiera  o  litoranea,  per  le  quali  la  necessita'  di
          trasportare notevoli quantitativi di merci non permette  in
          pratica di richiedere una compartimentazione con piu' di un
          compartimento   allagato,   puo'   essere   applicata,   in
          alternativa alle norme di cui ai  punti  (i),  (ii),  (iii)
          precedenti, la regola 5 (e) (ii) del  capitolo  II-1  della
          convenzione 1974; 
                  (v)  ai  fini  dei  calcoli  di  compartimentazione
          richiesti ai  punti  (i),  (ii),  (iii)  precedenti  devono
          essere usati i seguenti valori di permeabilita': 
                    cisterne,   casse   catene,   spazi   che   nella
          condizione di pieno carico  sono  normalmente  riempiti  di
          carico, provviste, bagagli o posta: 60% 
                    locali macchine: 85% 
                    tutti gli altri spazi: 95% 
                  c) le navi abilitate a navigazione locale e le navi
          lagunari che trasportino  piu'  di  350  passeggeri  devono
          essere compartimentate in modo da non  immergere  la  linea
          limite con un qualunque compartimento allagato. 
              4. Le  navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale  o
          minore, costruite anteriormente alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento  nonche'   costruite   o
          iscritte nelle matricole o registri nazionali  a  decorrere
          dall'8  agosto  1973,   devono   avere   compartimentazione
          conforme ai criteri sotto riportati: 
                a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale  si
          applicano  le  norme  della   convenzione   pertinenti   in
          relazione alla data di costruzione delle navi stesse; 
                b) le navi  abilitate  alla  navigazione  costiera  e
          litoranea, che trasportino piu' di  50  passeggeri,  devono
          essere compartimentate in modo da non  immergere  la  linea
          limite con un qualunque compartimento allagato a  meno  che
          non effettuino viaggi,  entro  aree  ristrette,  durante  i
          quali  non  si  allontanino  da  porti   piu'   di   quanto
          corrisponde ad un'ora circa di navigazione.  In  tale  caso
          non   e'   fatto   obbligo   di    compartimentazione    di
          galleggiabilita'; 
                c) alle navi abilitate alla  navigazione  costiera  o
          litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri  nonche'  a
          quelle abilitate  alla  navigazione  locale  non  e'  fatto
          obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'. 
              5. Le  navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale  o
          minore,  costruite  od  iscritte  nelle  matricole  o   nei
          registri nazionali anteriormente all'8 agosto  1973  devono
          mantenere il grado di compartimentazione che  esse  avevano
          alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
              5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o  nei
          registri  nazionali  posteriormente  all'8  agosto  1973  e
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione
          richiesto alla data di impostazione chiglia. 
              6. Le navi costruite anteriormente all'8  agosto  1973,
          per poter essere abilitate ad una navigazione  piu'  estesa
          di  quella  posseduta,  devono  soddisfare  alle  norme  di
          compartimentazione  stabilite  per  la  nuova   specie   di
          navigazione nei commi precedenti di questo articolo per  le
          navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973.».