Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 59 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 59, comma 1, del regolamento approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  dopo  le
parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le  seguenti:  «o
in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 59 (Doppio fondo). - 1. Le navi  da  passeggeri
          costruite a decorrere  dall'8  agosto  1973  devono  essere
          provviste di doppio fondo come previsto  dalla  convenzione
          eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale  o
          in  navigazione  nelle  acque  protette  della  laguna   di
          Venezia,  oppure  a  navigazione   nazionale   costiera   o
          litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata  tale
          che esse  non  si  allontanino  da  porti  piu'  di  quanto
          corrisponde ad un'ora circa di navigazione,  per  le  quali
          non e' richiesto il doppio fondo.».