Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 60 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  60  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le navi lagunari che,  in  base  all'articolo  57  devono
soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse
condizioni di esercizio, stabilita'  allo  stato  integro  secondo  i
regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale  di
allagamento, nelle ipotesi di falla, in  modo  da  non  immergere  la
linea limite con un qualunque compartimento allagato.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 60 (Stabilita' della nave allo stato  integro).
          - 1. Tutte  le  navi  devono  avere,  allo  stato  integro,
          caratteristiche di stabilita' adeguate al servizio cui sono
          destinate,   e   tali   caratteristiche   devono   comunque
          soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 
                2. Tutte le navi che in base all'art. 13  comma  5  e
          all'art.    57    devono    soddisfare    a    norme     di
          compartimentazione, devono avere nelle  diverse  condizioni
          di  esercizio,  stabilita'  allo  stato  integro  tale   da
          resistere  alla  situazione  finale  di  allagamento  nelle
          ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione. 
                2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo  57
          devono soddisfare a  norme  di  compartimentazione,  devono
          avere, nelle diverse condizioni  di  esercizio,  stabilita'
          allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente  tecnico
          per la navigazione nelle acque  protette  della  laguna  di
          Venezia,  tale  da  resistere  alla  situazione  finale  di
          allagamento,  nelle  ipotesi  di  falla,  in  modo  da  non
          immergere la linea limite con  un  qualunque  compartimento
          allagato.».