Art. 3
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola «cinquemila» e' sostituita dalla
seguente: «diecimila»;
b) al secondo comma, la parola «ventimila» e' sostituita dalla
seguente: «venticinquemila».
2. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione V, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Difetto di giurisdizione). - Il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica
amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e
grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali e'
rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di
impugnazione puo' essere rilevato solo se oggetto di specifico
motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare il
difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»;
b) all'articolo 40, al terzo comma, dopo il primo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di connessione ai sensi
degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito
semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso
da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere
trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.».
3. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La parte che
propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti
necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima
notificazione alle altre parti.»;
2) al quarto comma le parole «, il quale dispone la rimessione
del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione»
sono soppresse;
3) al quinto comma le parole «nella cancelleria della Corte»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte»;
b) all'articolo 48, al primo comma, le parole «presentata
l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla
pronuncia dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «depositata
innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della
parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza»;
c) all'articolo 49, il primo comma e' abrogato e, al secondo
comma, le parole «Con la ordinanza» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ordinanza con cui» e dopo la parola «competenza» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
4. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis, articolo 50-bis,
primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5) e 6) sono
soppressi.
5. Al Libro I, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78, il terzo ed il quarto comma sono soppressi;
b) all'articolo 80, il terzo comma e' soppresso.
6. Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile,
all'articolo 96, dopo il terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il
giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500
e non superiore ad euro 5.000.».
7. Al Libro I, Titolo IV, del codice di procedura civile,
all'articolo 101, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta
che dalla sua violazione e' derivata una lesione del diritto di
difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a
fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il
giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullita', un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
8. Al Libro I, Titolo V, del codice di procedura civile,
all'articolo 118, dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire
tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le
seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000
e».
9. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di
procedura civile, all'articolo 121 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e
sintetico.»;
b) alla rubrica, dopo le parole «Liberta' di forme.» sono
aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticita' degli atti».
10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 127, dopo il secondo comma, e' aggiunto il
seguente: «Il giudice puo' disporre, nei casi e secondo le
disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si
svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita
dal deposito di note scritte.»;
b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti:
«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). - Lo
svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti
audiovisivi a distanza puo' essere disposto dal giudice quando non e'
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,
dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato alle parti
almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita,
entro cinque giorni dalla comunicazione, puo' chiedere che l'udienza
si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilita' e
dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli
adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile, con il quale puo' anche
disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne
hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre
parti. In tal caso resta ferma la possibilita' per queste ultime di
partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il
giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma
possono essere abbreviati.
Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo'
essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole
istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti
diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli
ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal
deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti
costituite.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice
assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il
deposito delle note. Ciascuna parte costituita puo' opporsi entro
cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque
giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza
proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Se
ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da'
atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo
possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato
il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle
note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note
nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito
delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza
a tutti gli effetti.».
11. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 136, al terzo comma, le parole «viene trasmesso a
mezzo telefax, o» sono soppresse;
b) all'articolo 137:
1) al secondo comma, dopo le parole «L'ufficiale giudiziario»
sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;
2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le
modalita' previste dalla legge.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta
dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, o con altra modalita' prevista dalla legge,
salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette
modalita' non e' possibile o non ha avuto esito positivo per cause
non imputabili al destinatario. Della dichiarazione e' dato atto
nella relazione di notificazione.»;
c) all'articolo 139, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Se la copia e' consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale
giudiziario ne da' atto nella relazione di notificazione,
specificando le modalita' con le quali ne ha accertato l'identita', e
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a
mezzo di lettera raccomandata.»;
d) all'articolo 147, dopo il primo comma, sono aggiunti i
seguenti: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono
essere eseguite senza limiti orari.
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono
perfezionate, per il notificante, nel momento in cui e' generata la
ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui
e' generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima e'
generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo,
la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore
7.»
e) all'articolo 149-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del
documento cartaceo, quando il destinatario e' un soggetto per il
quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando
il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo
3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario».
12. Al Libro II, Titolo I, Capo I, Sezione I, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 163, al terzo comma:
1) dopo il numero 3) e' inserito il seguente «3-bis)
l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di
procedibilita', dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo
superamento;»;
2) al numero 4, dopo le parole «l'esposizione» sono inserite le
seguenti: «in modo chiaro e specifico»;
3) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) l'indicazione
del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a
costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai
sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38
e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in
tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi
previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte,
sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;
b) all'articolo 163-bis:
1) al primo comma, la parola «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centoventi»;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma e' inserito, in fine, il seguente periodo:
«In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono
dall'udienza cosi' fissata.»;
c) all'articolo 164, al sesto comma, le parole «dell'articolo
183» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 171-bis»;
d) all'articolo 165, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale
della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare
l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni
anche in forma telematica.»;
e) all'articolo 166, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni
prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione.»;
f) all'articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa di risposta
il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione»
sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;
g) all'articolo 168-bis:
1) al primo comma, le parole «, con decreto scritto in calce
della nota d'iscrizione a ruolo,» sono soppresse;
2) al terzo comma, il segno di interpunzione «,» e' sostituito
con la parola «e» e le parole «e gli trasmette il fascicolo» sono
soppresse;
3) il quinto comma e' abrogato;
h) all'articolo 171:
1) al secondo comma le parole «fino alla prima udienza,» sono
soppresse;
2) al terzo comma, le parole «neppure in tale udienza» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo
166»;
i) dopo l'articolo 171 sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di
cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi
quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del
contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti
dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e
sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269,
secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili
d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo
alle condizioni di procedibilita' della domanda e alla sussistenza
dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni
sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui
all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il
giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione
delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati
dall'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o
differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data
della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati
dall'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della
cancelleria.
Art. 171-ter (Memorie integrative). - Le parti, a pena di
decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui
all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte
dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande,
eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore
puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se
l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle
domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti,
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da
queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare
i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle
eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».
13. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione II, del codice di
procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 182, al secondo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al
difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione che ne determina la nullita', il giudice assegna alle
parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle
liti o per la rinnovazione della stessa.»;
b) l'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione e la
trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata
comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se
autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova
udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla
base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la
conciliazione a norma dell'articolo 185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede
sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura,
dell'urgenza e della complessita' della causa, predispone, con
ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di
rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che
verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione
dei mezzi di prova ammessi e' fissata entro novanta giorni. Se
l'ordinanza di cui al primo periodo e' emanata fuori udienza, deve
essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti
d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi,
nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di
provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.»;
c) l'articolo 183-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito
semplificato di cognizione). - All'udienza di trattazione il giudice,
valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria e
sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande
proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo
281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del
processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma
quinto dell'articolo 281-duodecies.»;
d) dopo l'articolo 183-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda). -
Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto
diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del
giudizio di primo grado puo' pronunciare ordinanza di accoglimento
della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese
della controparte appaiono manifestamente infondate.
In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo' essere
pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
L'ordinanza di accoglimento e' provvisoriamente esecutiva, e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista
efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile,
ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la
stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se
il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e' ulteriormente
impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue
innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza
reclamata.
Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda). - Nelle
controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio
di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, puo'
pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa e'
manifestamente infondata, ovvero se e' omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e
la nullita' non e' stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione
della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza
dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del
predetto articolo 163. In caso di pluralita' di domande l'ordinanza
puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista
efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile,
ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la
stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se
il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e' ulteriormente
impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue
davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza
reclamata.»;
e) l'articolo 184 e' abrogato;
f) all'articolo 185, al secondo comma, dopo le parole «il
tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento
dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del
calendario del processo»;
g) all'articolo 185-bis, al primo comma, le parole «alla prima
udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione»;
h) all'articolo 187, al quarto comma, la parola «ottavo» e'
sostituita dalla seguente: «quarto»;
i) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente:
«Art. 188 (Attivita' istruttoria del giudice). - Il giudice
istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede
all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette
le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o
dell'articolo 275-bis.»;
l) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore,
quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o
dell'articolo 188, fissa davanti a se' l'udienza per la rimessione
della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo
che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima
dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al
collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a
norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere
interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187,
secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima
dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche
quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa e'
rimessa al collegio per la decisione.»;
m) l'articolo 190 e' abrogato;
n) all'articolo 191, le parole «dell'articolo 183, settimo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, quarto comma».
14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del
codice di procedura civile, all'articolo 193, dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente: «In luogo della fissazione dell'udienza di
comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il
giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una
dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante
il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento
il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».
15. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 3, del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 210, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti:
«Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine
di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro
500 a euro 3.000 e puo' da questo comportamento desumere argomenti di
prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»;
b) all'articolo 213, dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente: «L'amministrazione entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le
informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.».
16. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 5, del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 225:
1) al primo comma, le parole «sempre il collegio» sono
sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice
puo' trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente
dal merito. In tal caso, su istanza di parte, puo' disporre che la
trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che
possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.»;
b) all'articolo 226:
1) al primo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente:
«tribunale»;
2) al secondo comma, la parola «collegio» e' sostituita dalla
seguente: «tribunale» e le parole «di cui all'articolo 480» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 537».
17. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, Paragrafo 1, del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 267:
1) al primo comma, sono soppresse le parole: «presentando in
udienza o», le parole «in cancelleria» e le parole «le copie per le
altre parti,»;
2) al secondo comma, le parole «, se la costituzione del terzo
non e' avvenuta in udienza» sono soppresse.
b) all'articolo 268, le parole «a che non vengano precisate le
conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «al momento in cui il
giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
c) all'articolo 269:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «entro cinque
giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine
previsto dall'articolo 171-bis»;
2) al terzo comma, primo periodo, le parole «nella prima
udienza» sono sostituite dalle seguenti: «nella memoria di cui
all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1»;
3) al quinto comma, le parole «ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza
di comparizione del terzo» sono sostituite dalle seguenti: «maturate
anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati
dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza
fissata per la citazione del terzo»;
d) all'articolo 271, il primo periodo del primo comma e'
sostituito dal seguente: «Al terzo si applicano, con riferimento
all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli
166, 167, primo comma e 171-ter.».
18. Al Libro II, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 275 e' sostituito dal seguente:
«Art. 275 (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al
collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta giorni
dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle
conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa
sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo
il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito
delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di
cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di
discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della
causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla
discussione e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.»
b) dopo l'articolo 275, e' inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti
al collegio). - Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa
puo' essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza
davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore
all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note
limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine
non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della
causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito
della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed
e' immediatamente depositata in cancelleria.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio
deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.».
19. Al Libro II, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 281-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta
o mista). - Quando la causa e' matura per la decisione il giudice
fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione
assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza
trattiene la causa in decisione e la sentenza e' depositata entro i
trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio
dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2),
fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e
la sentenza e' depositata entro trenta giorni.»;
b) all'articolo 281-sexies, dopo il secondo comma, e' aggiunto,
in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice,
se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
successivi trenta giorni.».
20. Al Libro II, Titolo I, Capo III-ter, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 281-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice
monocratico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa
davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in
composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui
rimette la causa davanti al giudice istruttore perche' decida la
causa quale giudice monocratico. La sentenza e' depositata entro i
successivi trenta giorni.»;
b) all'articolo 281-octies:
1) al primo comma, le parole «provvede a norma degli articoli
187, 188 e 189» sono sostituite dalle seguenti: «rimette la causa al
collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti»
2) dopo il primo comma e' aggiunto, infine, il seguente: «Entro
dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte puo' chiedere la
fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in
questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo
275-bis.»;
c) all'articolo 281-novies, dopo il primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente: «Alle cause riunite si applica il rito previsto
per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e
restano ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate in ciascun
procedimento prima della riunione.».
21. Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il
Capo III-ter, e' inserito il seguente:
«CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione
Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i fatti di
causa non sono controversi, oppure quando la domanda e' fondata su
prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede un'istruzione
non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento
semplificato.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del
procedimento semplificato.
Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle
parti). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma
dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7)
del terzo comma dell'articolo 163.
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine
per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura
dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello
dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende
avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e
chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della
nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del
terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
terzo comma.
Art. 281-duodecies (Procedimento). - Alla prima udienza il
giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda
riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la
prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando
l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i
termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede
quando, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione
probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito
ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore puo' chiedere di essere
autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta
dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la
data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la
citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice
provvede altresi' sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma
dell'articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono
proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice puo'
concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un
ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e
dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non
ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi
di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
Art. 281-terdecies (Decisione). - Il giudice quando rimette la
causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede
a norma dell'articolo 275-bis.
La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.».
22. Al Libro II, Titolo I, Capo IV, articolo 283, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice
d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale
o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza
cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se
dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un pregiudizio grave e
irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di
una somma di denaro, anche in relazione alla possibilita' di
insolvenza di una delle parti.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «L'istanza di cui
al primo comma puo' essere proposta o riproposta nel corso del
giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che
devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di
inammissibilita'.»;
c) al terzo comma, le parole «dal comma che precede» sono
sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma», dopo le
parole «puo' condannare la parte che l'ha proposta» sono inserite le
seguenti: «al pagamento in favore della cassa delle ammende» e le
parole «ad una pena» sono sostituite dalle seguenti: «di una pena».
23. Al Libro II, Titolo I, Capo VI, articolo 291, secondo comma,
del codice di procedura civile, le parole «all'udienza fissata a
norma del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo
171-bis, secondo comma».
24. Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316:
1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire a
udienza fissa» sono sostituite dalle parole «nelle forme del
procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»;
2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con citazione
a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente
al decreto di cui all'articolo 318»;
b) all'articolo 317, primo comma, le parole «, scritto il calce
alla citazione o in atto separato,» sono soppresse;
c) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda si propone
con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve
contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti,
l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione,
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del
comma secondo dell'articolo 281-undecies.»;
d) all'articolo 319, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il
processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui
all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando
occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi
terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della
comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.»;
e) all'articolo 320:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Se la
conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi
dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non
ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di
istruzione rilevanti per la decisione.»;
2) il quarto comma e' soppresso;
f) all'articolo 321, le parole «invita le parti a precisare le
conclusioni e a discutere la causa.» sono sostituite dalle parole
«procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.».
25. Al Libro II, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 326, al primo comma, le parole «nell'articolo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 325» e
dopo le parole «dalla notificazione della sentenza» sono aggiunte le
seguenti: «, sia per il soggetto notificante che per il destinatario
della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si
perfeziona per il destinatario»;
b) all'articolo 334, al secondo comma, dopo le parole «e'
dichiarata inammissibile» sono inserite le seguenti: «o
improcedibile».
26. Al Libro II, Titolo III, Capo II, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 342 e' sostituito dal seguente:
«Art. 342 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con
citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve
indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e
specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene
impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di
trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta
giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di
centocinquanta giorni se si trova all'estero.»;
b) all'articolo 343, al primo comma, le parole «, all'atto della
costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166» sono
sostituite dalle seguenti: «depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma»;
c) all'articolo 348, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con sentenza. Davanti
alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con
ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai
sensi dell'articolo 308, secondo comma.»;
d) l'articolo 348-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta infondatezza
dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o
manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale
della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi
del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia
per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In
mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.»;
e) l'articolo 348-ter e' abrogato;
f) dopo l'articolo 349, abrogato dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857, e' inserito il
seguente:
«Art. 349-bis (Nomina dell'istruttore). - Quando l'appello e'
proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene
di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti
davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente
di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.
Il presidente o il giudice istruttore puo' differire, con
decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del
fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di
quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti
costituite la nuova data della prima udienza.»;
g) l'articolo 350 e' sostituito dal seguente:
«Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di appello la
trattazione dell'appello e' affidata all'istruttore, se nominato, e
la decisione e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e'
trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la
regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina
l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332,
dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi
la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli
appelli proposti contro la stessa sentenza.
Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis
il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della
causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo puo'
provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o
comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta
complessita' o dell'urgenza della causa.
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa
udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando,
quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede
inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni
per l'assunzione davanti a se' delle prove ammesse.»;
h) dopo l'articolo 350 e' inserito il seguente:
«Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale). - Nei
casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice
procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le
conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti
termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza.
All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza e' motivata in forma sintetica, anche mediante
esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto
ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»;
i) all'articolo 351:
1) al primo comma, le parole «dall'articolo 283» sono
sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 283» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato,
l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.»;
2) al terzo comma, primo periodo, le parole «al collegio» sono
sostituite dalle seguenti: «all'istruttore» e, al secondo periodo, le
parole «all'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ordinanza
non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza»;
3) al quarto comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo
281-sexies.» sono aggiunte le seguenti: «Davanti alla corte di
appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il collegio,
con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria, fissa udienza davanti a se' per la precisazione delle
conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine
per note conclusionali.»;
l) l'articolo 352 e' sostituito dal seguente:
«Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attivita' prevista negli
articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai
sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' l'udienza di
rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che
queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima
dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il
deposito delle note di replica.
All'udienza la causa e' trattenuta in decisione. Davanti alla
corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La
sentenza e' depositata entro sessanta giorni.»;
m) l'articolo 353 e' abrogato;
n) l'articolo 354 e' sostituito dal seguente:
«Art. 354 (Rimessione al primo giudice). - Il giudice
d'appello, se dichiara la nullita' della notificazione dell'atto
introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una
parte, oppure dichiara la nullita' della sentenza di primo grado a
norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui
rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono
riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla
notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e'
proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.
Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione
negata dal primo giudice o dichiara la nullita' di altri atti
compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attivita' che
sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione
degli atti a norma dell'articolo 356.»;
o) all'articolo 356, al primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Davanti alla corte di appello il collegio delega
l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore
e, quando ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre la
rinnovazione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova assunti
dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.».
27. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione I, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 360:
1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Quando la
pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le
stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto
esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3)
e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di
cui all'articolo 70, primo comma.»;
2) all'ultimo comma, le parole «Le disposizioni di cui al primo
comma e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni
di cui al primo, al terzo e al quarto comma»;
b) all'articolo 362:
1) al primo comma, dopo le parole «o in unico grado» sono
aggiunte le seguenti: «del giudice amministrativo o»;
2) al secondo comma, dopo le parole «tra giudici speciali,»
sono aggiunte le parole «o tra giudice amministrativo e giudice
speciale,»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Le decisioni
dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresi' essere
impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il
loro contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi
Protocolli.»;
c) dopo l'articolo 363 e' inserito il seguente:
«Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - Il giudice di merito
puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio
pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione
di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le
seguenti condizioni:
1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale
del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e
con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma
reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
Essa e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e'
comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui
e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e
delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della
questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio
pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni
unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di
diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione
per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico
ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi
memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la
restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel
procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e,
se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la
medesima domanda tra le stesse parti.»;
d) all'articolo 366:
1) al primo comma, il numero 3 e' sostituito dal seguente: «3)
la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla
illustrazione dei motivi di ricorso;», il numero 4 e' sostituito dal
seguente: «4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i
quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di
diritto su cui si fondano;» e il numero 6 e' sostituito dal seguente:
«6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui
quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante
degli stessi.»;
2) il secondo e il quarto comma sono abrogati;
e) all'articolo 369:
1) al primo comma le parole «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «e'» e le parole «nella cancelleria della corte» sono
soppresse;
2) il terzo comma e' abrogato;
f) all'articolo 370:
1) al primo comma, al primo periodo, le parole «da notificarsi
al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza
del termine stabilito per il deposito del ricorso» sono sostituite
dalle seguenti: «da depositare entro quaranta giorni dalla
notificazione del ricorso» e, al secondo periodo, le parole «di tale
notificazione» sono soppresse;
2) al terzo comma, le parole «nella cancelleria della Corte
entro venti giorni dalla notificazione,» sono soppresse
g) all'articolo 371:
1) al secondo comma, dopo le parole «ricorso incidentale» sono
inserite le seguenti: «con atto depositato» e le parole: «, con atto
notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso
modo del ricorso principale» sono soppresse;
2) al quarto comma la parola «notificato» e' sostituita dalla
seguente: «depositato»;
h) all'articolo 372, secondo comma, le parole «ma deve essere
notificato, mediante elenco, alle altre parti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza
in camera di consiglio».
28. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione II, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 375:
1) al primo comma e' anteposto il seguente: «La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza
quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche'
nei casi di cui all'articolo 391-quater.»;
2) al primo comma:
a) dopo il numero 1, e' inserito il seguente: «1-bis)
dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;»;
b) al numero 4, dopo le parole «regolamento di competenza e
di giurisdizione» sono inserite le seguenti «, salva l'applicazione
del primo comma»;
c) dopo il numero 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis)
pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter)
pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo,
salva l'applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in
cui non pronuncia in pubblica udienza.»;
d) il numero 5) e' soppresso;
e) l'ultimo comma e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pronuncia in
udienza pubblica o in camera di consiglio»;
b) all'articolo 376:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il primo
presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione
semplice.»;
2) al secondo comma, la parola «dieci» e' sostituita dalla
seguente: «quindici» e le parole «di discussione del ricorso» sono
sostituite dalle seguenti: «o dell'adunanza»;
3) al terzo comma, dopo le parole «All'udienza» sono inserite
le seguenti: «o all'adunanza», dopo le parole «puo' essere disposta»
sono inserite le seguenti: «con ordinanza» e le parole «, con
ordinanza inserita nel processo verbale» sono soppresse;
c) all'articolo 377:
1) al secondo comma, dopo le parole «dal cancelliere» sono
inserite le seguenti: «al pubblico ministero e» e la parola «venti»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, le parole «Il primo presidente, il
presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di
cui all'articolo 376, primo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«Il primo presidente o il presidente della sezione»;
d) all'articolo 378:
1) alla rubrica, le parole «di parte» sono soppresse;
2) al primo comma e' anteposto il seguente: «Il pubblico
ministero puo' depositare una memoria non oltre venti giorni prima
dell'udienza.»;
3) al primo comma le parole «presentare le loro» sono
sostituite dalle seguenti: «depositare sintetiche», le parole «in
cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «illustrative» e la
parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
e) all'articolo 379:
1) prima del primo comma, e' inserito il seguente: «L'udienza
si svolge sempre in presenza»;
2) al primo comma, le parole «riferisce i fatti rilevanti per
la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e,
in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del
ricorso e del controricorso» sono sostituite dalle seguenti: «espone
in sintesi le questioni della causa»;
3) al secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i
punti e i tempi.»:
f) all'articolo 380, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La
sentenza e' depositata nei novanta giorni successivi.»;
g) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei
ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). -
Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente
della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una
sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la
inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del
ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La
proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente,
con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura
speciale, puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si
intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede
la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e
quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il
terzo e il quarto comma dell'articolo 96.»;
h) l'articolo 380-bis.1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio
dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice e' data
comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero
almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero
puo' depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni
prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono
depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci
giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del
pubblico ministero e delle parti.
L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine
della camera di consiglio, ma il collegio puo' riservarsi il deposito
nei successivi sessanta giorni.»;
i) all'articolo 380-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi
previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica
l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue
conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.»;
2) il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
l) all'articolo 383, il quarto comma e' abrogato;
m) all'articolo 390:
1) al comma 1, le parole «, o finche' non siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui
all'articolo 380-ter» sono soppresse;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Del deposito
dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a
cura della cancelleria.»;
n) all'articolo 391-bis:
1) al primo comma, le parole «Se la sentenza o l'ordinanza
pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale»
sono sostituite dalle seguenti: «Se la sentenza, l'ordinanza o il
decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di
cassazione sono affetti da errore materiale»;
2) il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati;
o) dopo l'articolo 391-ter e' inserito il seguente:
«Art. 391-quater (Revocazione per contrarieta' alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo). - Le decisioni passate in giudicato
il cui contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali ovvero ad uno dei suoi
Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le
seguenti condizioni:
1) la violazione accertata dalla Corte europea ha
pregiudicato un diritto di stato della persona;
2) l'equa indennita' eventualmente accordata dalla Corte
europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non e' idonea a
compensare le conseguenze della violazione.
Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza
della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si
applica l'articolo 391-ter, secondo comma.
L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti
acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al
giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.».
29. Al Libro II, Titolo III, Capo IV, articolo 397, del codice di
procedura civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nei
casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere
promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione».
30. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 1,
l'articolo 430, del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: «Quando la sentenza e' depositata fuori udienza, il
cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.».
31. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 2, del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei
motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro,
sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene
impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata.»;
b) l'articolo 436-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita', improcedibilita', manifesta
fondatezza o infondatezza dell'appello). - Nei casi previsti dagli
articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione
il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza
dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma
sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o
alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a
precedenti conformi.»;
c) all'articolo 437, al primo comma, secondo periodo, le parole
«Il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Quando non provvede ai
sensi dell'articolo 436-bis, il collegio»;
d) all'articolo 438, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere
depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne
da' immediata comunicazione alle parti.».
32. Al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo il
Capo I e' introdotto il seguente:
«Capo I-bis
Delle controversie relative ai licenziamenti
Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento). - La
trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali e' proposta domanda di
reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario
rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando
devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del
rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie
di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice
puo' ridurre i termini del procedimento fino alla meta', fermo
restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo
chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un
termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per
la costituzione del convenuto o del terzo chiamato e' ridotto della
meta'.
All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione
alle esigenze di celerita' anche prospettate dalle parti, la
trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali
ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la
concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in
relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal
fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel
calendario delle udienze.
I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto
delle medesime esigenze di celerita' e di concentrazione.
Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa). - Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei
soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli
articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche
sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente
proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul
rapporto associativo, altresi', nei casi in cui la cessazione del
rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio). - Le azioni di
nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con
ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte,
ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione
della domanda relativa alla nullita' del licenziamento
discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma,
preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con
rito diverso per quella stessa domanda.».
33. Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV
e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglie
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 473-bis (Ambito di applicazione). - Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato
delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla
competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del
tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e
con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di
adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei
procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti
di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I
e III del libro secondo.
Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che
la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione
collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a
uno dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad
oggetto la responsabilita' genitoriale possono essere delegati ai
giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del
minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti
riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della
causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti
provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice
relatore.
Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice). - A tutela dei minori il
giudice puo' d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi
previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga
all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di
ammissibilita' previsti dal codice civile, nel rispetto del
contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice
puo' d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione
depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui
redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei
confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero). - Nell'esercizio
dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni,
il pubblico ministero puo' assumere informazioni, acquisire atti e
svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e
dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). - Il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento
e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere
adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore
devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e
al suo grado di maturita'.
Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con
provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con l'interesse del
minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o
psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volonta' di non
essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede
all'ascolto soltanto se necessario.
Art. 473-bis.5 (Modalita' dell'ascolto). - L'ascolto del minore
e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da esperti e
altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori, di regola
il giudice li ascolta separatamente.
L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli impegni
scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla
sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto
dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita'
genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali
possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su
autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di maturita' del
minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti
dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalita' che ne
garantiscono la serenita' e la riservatezza. Il minore che ha
compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di
chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo
473-bis.8.
Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione audiovisiva.
Se per motivi tecnici non e' possibile procedere alla registrazione,
il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.
Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). -
Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il
giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie
informazioni sulle cause del rifiuto e puo' disporre l'abbreviazione
dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o
segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento
di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro
genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore). -
Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con
provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla
responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori. Copia del
provvedimento e' trasmessa al giudice tutelare per le prescritte
annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del
procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal
giudice che procede.
Il giudice puo' nominare il curatore del minore quando dispone,
all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere
l'indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere
nell'interesse del minore, e di quelli per i quali e' necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o
disgiuntamente;
d) degli atti che puo' compiere la persona presso cui il minore
ha la residenza abituale;
e) della periodicita' con cui il curatore riferisce al giudice
tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal
minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente
predisposto dal tribunale.
Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del
procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare
competente.
Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore). - Il giudice
provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche
d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o
in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo
403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli
articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i
genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto
quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina
del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli
articoli 78, 79 e 80.
Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire, con
il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto
ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico
ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del
tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche'
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.
Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
portatori di handicap grave). - Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli
minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.
Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). - Il giudice puo', in
ogni momento, informare le parti della possibilita' di avvalersi
della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore,
da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma
delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere
informazioni circa le finalita', i contenuti e le modalita' del
percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi,
avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un
accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse
morale e materiale dei figli.
CAPO II
Del procedimento
Sezione I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). - Per tutti i
procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che
riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il
minore ha la residenza abituale. Se vi e' stato trasferimento del
minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e' competente il
tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima
del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali,
ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del
presente titolo.
Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). - La domanda si propone
con ricorso che contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la
domanda e' proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice
fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle
parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o
portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le
domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore,
unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative
conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri
procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime
domande o domande ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di
eventuali provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali
procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli
minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali
su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari
relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un
piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane
dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita'
extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze
normalmente godute.
Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero). - Il ricorso
del pubblico ministero contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il
ricorso e' presentato;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice
fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del
curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore,
nonche', nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che
possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni,
anche istruttorie.
Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura
comunitaria, il ricorso indica altresi' il nome, il cognome, il
codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che
sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.
Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti
svolti e alle informazioni assunte, nonche' i provvedimenti relativi
al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica
autorita'.
In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso
reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che
abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.
In caso di domande di contributo economico, al ricorso e'
allegata la documentazione attestante la situazione economica e
reddituale dei genitori e del minore.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto
compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal
curatore e dal curatore speciale.
Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato al giudice competente
insieme con i documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa
il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento,
e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il
termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno
trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono
intercorrere piu' di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,
puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della
mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del
ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato
al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e
quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in
cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). - In caso di
pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle
parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il
presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie
informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i
provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle
domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto
fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma,
modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto,
assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto si
costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa
di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di
decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto
comma.
At. 473-bis.17 (Ulteriori difese). - Entro venti giorni prima
della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui
prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati
dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare
le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare
mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto
abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine
l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo
473-bis.12, terzo comma.
Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto
puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza,
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia'
proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte
dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di
prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo'
depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova
contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui
al secondo comma.
Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione). - Il
comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni
economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali
inesatte o incomplete e' valutabile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116, nonche' ai sensi del primo comma dell'articolo 92
e dell'articolo 96.
Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova). - Le
decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano
solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti
disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di
prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino
al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di
contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si
verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi
accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). - L'intervento del terzo
avviene con le modalita' previste dall'articolo 473-bis.16.
Il terzo non puo' intervenire oltre il termine stabilito per la
costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti). -
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il
giudice delegato verifica d'ufficio la regolarita' del
contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti
opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del
pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto
costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento
si estingue.
Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati
motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116
e nella liquidazione delle spese.
All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o
separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la
conciliazione. Puo' inoltre formulare una motivata proposta
conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il
giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono
necessari e rimette la causa in decisione.
Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice). - Se la
conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi
difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, da' con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni
nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste
proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di
versare un contributo economico il giudice determina la data di
decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla retroagire fino
alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti
non compare senza giustificato motivo.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia
anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con
altro provvedimento.
Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle
richieste istruttorie e predispone il calendario del processo,
fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione
dei mezzi di prova ammessi.
Quando la causa e' matura per la decisione senza bisogno di
assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le
conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza
di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa
in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio
per la decisione. Allo stesso modo si procede quando puo' essere
decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento
deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la
sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello
immediato.
Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e
urgenti). - I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere
modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza
di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).
- Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma
dell'articolo 473-bis.22 si puo' proporre reclamo con ricorso alla
corte di appello.
E' altresi' ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei
emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che
prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione
dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai
genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero
dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali
circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e
provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione,
puo' assumere sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente
esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al
secondo comma e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 111 della Costituzione.
Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio). - Quando dispone
consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto
dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica
competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da
compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su
caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite
nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere
direttamente sulle capacita' genitoriali, e sono fondate su
metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il
minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata
e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono adeguate
alla sua eta'.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati
direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le
valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi' le
metodologie e i protocolli seguiti, nonche' eventuali specifiche
proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).
- Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo' nominare ai
sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli iscritti
all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se
vi e' accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al
fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i
minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra
genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell'attivita' demandata
all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i
termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una
relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le parti possono
depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico
conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale,
sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.
Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei
procedimenti a tutela dei minori). - Quando dispone l'intervento dei
servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico
l'attivita' ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi
sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica
sull'attivita' svolta, nonche' quelli entro cui le parti possono
depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le
dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni
formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di
personalita' delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e
su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica,
da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle
relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del
servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorita'
giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Art. 473-bis.28 (Decisione della causa). - Il giudice, esaurita
l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa
in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima
dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle
conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza
per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della
stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice
delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e'
depositata nei successivi sessanta giorni.
Art. 473-bis.29 (Modificabilita' dei provvedimenti). - Qualora
sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione
dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.
Sezione II
Dell'appello
Art. 473-bis.30 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con
ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo
342.
Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente). - Il presidente della
corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso,
nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e
il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla
notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba
effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma e' elevato
a centocinquanta giorni.
Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei
servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle
parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo
473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.32 (Costituzione dell'appellato e appello
incidentale). - L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni
prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione,
nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.
Nella stessa comparsa l'appellato puo', a pena di decadenza, proporre
appello incidentale.
L'appellante puo' depositare una memoria di replica entro il
termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato
puo' a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine
perentorio di dieci giorni prima.
Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie
conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione). - La trattazione
dell'appello e' collegiale.
All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della
causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa
in decisione. Su richiesta delle parti, puo' assegnare loro un
termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.
La sentenza e' depositata nei sessanta giorni successivi
all'udienza.
Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti di cui agli
articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, da' con
ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale puo'
delegare il relatore.
Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove). - Il divieto di
nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto
dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad
oggetto diritti disponibili.
Sezione III
Dell'attuazione dei provvedimenti
Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito). - I
provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo
economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente
esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da
somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96.
Il giudice puo' imporre al soggetto obbligato di prestare idonea
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del
contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue
ragioni in ordine all'adempimento, puo' chiedere al giudice di
autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del
debitore.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza
di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.
I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono
richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai
sensi dell'articolo 473-bis.29.
Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo). - Il creditore cui
spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o
della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente
per un periodo di almeno trenta giorni, puo' notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la
richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone
comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo
a quello in cui e' stata effettuata la notificazione. Ove il terzo
non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi
confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti
terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto
al contributo e gli altri creditori provvede il giudice
dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle
finalita' dell'assegno.
Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento).
- Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e
per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della
responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento
in corso, che provvede in composizione monocratica.
Se non pende un procedimento e' competente, in composizione
monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o,
in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi
dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Quando e' instaurato
successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la
titolarita' o l'esercizio della responsabilita' genitoriale, il
giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque
entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene
necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice
di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino
a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento
emesso dal giudice del merito.
A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il curatore e il curatore
speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la
conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui
determina le modalita' dell'attuazione e adotta i provvedimenti
opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.
Se nel corso dell'attuazione sorgono difficolta' che non
ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati
possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i
necessari provvedimenti temporanei.
Il giudice puo' autorizzare l'uso della forza pubblica, con
provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e
avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del
minore. L'intervento e' posto in essere sotto la vigilanza del
giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e
sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.
Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da
circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di
altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il giudice determina le modalita' di attuazione con
decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con
lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a se'
nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.
Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente
articolo e' possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo
473-bis.12.
Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni). - In caso di gravi inadempienze, anche di natura
economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento e
dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice puo'
d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche
congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice puo' inoltre
condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a
favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari.
CAPO III
Disposizioni speciali
Sezione I
Della violenza domestica o di genere
Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni
previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui
siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di
genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei
figli minori.
Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). - Il ricorso indica, oltre
a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli
eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o
alle violenze.
Al ricorso e' allegata copia degli accertamenti svolti e dei
verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove
testimoniali, nonche' dei provvedimenti relativi alle parti e al
minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica
autorita'.
Art. 473-bis.42 (Procedimento). - Il giudice puo' abbreviare i
termini fino alla meta', e compie tutte le attivita' previste dalla
presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di
accertare le condotte allegate, puo' disporre mezzi di prova anche al
di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel
rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la
dignita' e la personalita' della vittima e ne garantiscono la
sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza
delle parti.
Quando nei confronti di una delle parti e' stata pronunciata
sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non
definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda
procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui
all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o
violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito
a rivolgersi ad un mediatore familiare.
Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate e'
inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la
sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa
dimora.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al
pubblico ministero e alle altre autorita' competenti informazioni
circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e
alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei
relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre
autorita' competenti provvedono entro quindici giorni a quanto
richiesto.
Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di
cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal
procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi
ad un mediatore familiare. Puo' comunque invitare le parti a
rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso
del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.
Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). - E' fatto divieto di
iniziare il percorso di mediazione familiare quando e' stata
pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche
in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase
successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di
procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40,
nonche' quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in
corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione
familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o
violenze.
Art. 473-bis.44 (Attivita' istruttoria). - Il giudice procede
all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi
se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze
specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da
persone informate dei fatti, puo' disporre d'ufficio la prova
testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti
presso gli uffici pubblici. Puo' anche acquisire rapporti
d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine,
se non sono relativi ad attivita' d'indagine coperta da segreto.
Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli
dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere,
ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica
nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli
accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la
vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle
parti.
Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore). - Il giudice procede
personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto
previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto
con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato gia'
ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le
risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute
sufficienti ed esaustive.
Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice). - Quando all'esito
dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle
allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare
la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo
473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita'
idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice puo' altresi'
disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi
sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima e' inserita in collocazione protetta, il
giudice puo' incaricare i servizi sociali del territorio per
l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e
lavorativo.
Sezione II
Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione
civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale, nonche' di modifica delle relative condizioni
Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per le domande di separazione
personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione
dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei
figli nati fuori dal matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle
relative condizioni, e' competente il tribunale individuato ai sensi
dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori,
e' competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In
caso di irreperibilita' o residenza all'estero del convenuto, e'
competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel
caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale
della Repubblica.
Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). - Nei procedimenti di
cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione
e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista
dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Negli atti
introduttivi del procedimento di separazione personale le parti
possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le
domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine
previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza
che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le
stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In
presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice
individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo
stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente
articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la
decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Il
giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui
all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che
ciascun genitore e' tenuto a comunicare all'altro e puo' formulare
una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati
dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto
delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce
comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.
Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). - La domanda
congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si
propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso e' sottoscritto anche dalle parti e contiene le
indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1),
2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilita'
reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico
delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in
tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono
avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di
note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non
volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo
473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la
comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il
proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro
volonta' di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il
giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le
parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12,
terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende
atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in
contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando
loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione,
rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni
inerenti all'esercizio della responsabilita' genitoriale nei
confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o
delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il
parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il
giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste
ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito
alle nuove condizioni proposte.
Sezione III
Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina
di amministratore di sostegno
Art. 473-bis.52 (Forma della domanda). - La domanda per
interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al
tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale e'
proposta ha residenza o domicilio.
Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12
o all'articolo 473-bis.13, nonche' il nome e il cognome e la
residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del
tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente
nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti
a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e
delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga
utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente,
entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate
nel primo comma. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione). - All'udienza il
giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede
all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere
delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che
ritiene rilevanti ai fini della decisione, e puo' disporre anche
d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i
poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si
svolge in presenza.
Se l'interdicendo o l'inabilitando non puo' comparire per
legittimo impedimento o la comparizione personale puo' arrecargli
grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico
ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata
ogni circostanza, puo' disporre che l'udienza si svolga mediante
collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalita' idonee
ad assicurare l'assenza di condizionamenti.
Art. 473-bis.55 (Capacita' processuale dell'interdicendo e
dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio). -
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere
da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni,
anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio
previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Il tutore o il curatore provvisorio e' nominato, anche d'ufficio,
con decreto del giudice relatore. Finche' non sia pronunciata la
sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso
giudice relatore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 473-bis.56 (Impugnazione). - La sentenza che provvede sulla
domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo' essere impugnata da
tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda,
anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore
nominato con la stessa sentenza.
Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone
indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta
nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al
giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di
impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).
- Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano
le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e
l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per
opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza
pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al
giudizio.
Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di
sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di
sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare e' ammesso reclamo al
tribunale ai sensi dell'articolo 739.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale e'
ammesso ricorso per cassazione.
Sezione IV
Assenza e morte presunta
Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello
scomparso). - I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice
civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su
ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d'assenza). -
La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel
quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei
presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo
procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la
comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del
ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del
primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione
deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il
decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali. Il decreto e'
comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che
ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e
quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del
tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). -
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per
apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che
sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si
svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che
sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione
nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre
cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e
sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle
rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso
codice.
Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte
presunta). - La domanda per dichiarazione di morte presunta si
propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome,
cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso
e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di
tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero
diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte
dello scomparso.
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma
dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del
ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia
inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci
giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due
giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di
farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima
pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine
fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di
pubblicita'.
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il
giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di
comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate
nel ricorso a norma del primo comma, nonche' il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che
ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori
informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio,
che pronuncia sentenza.
Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione).
- La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere
inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di
pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi
interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei
giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere
depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza, per l'annotazione sull'originale.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo'
essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta
l'annotazione di cui al secondo comma.
Il cancelliere da' notizia, a norma dell'articolo 133, secondo
comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di
dichiarazione di morte presunta.
Sezione V
Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati
Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). -
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli
inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio,
salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento
nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere
del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal
ricorrente insieme col ricorso.
Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a
richiederlo d'ufficio.
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la
vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale
stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per
procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si
trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o
un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con
l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto
applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal
tribunale.
Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell'incanto). - Se al primo
incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal
tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile,
l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette
copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o
disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la
vendita a trattative private.
Sezione VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi
Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio
familiare). - La sostituzione dell'amministratore del patrimonio
familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174
del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi
congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto
nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o
emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 473-bis.68 (Procedimento). - La domanda per i provvedimenti
previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la
comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui
designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice
designato assume le informazioni che crede opportune e quindi
riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di
consiglio con ordinanza non impugnabile.
Sezione VII
Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi
familiari). - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e'
causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla
liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di
parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui
all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere
adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza e'
cessata.
Quando la condotta puo' arrecare pregiudizio ai minori, i
medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del
pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.
Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione). - Con il
decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o
convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare
del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta
pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario
dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al
domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri
prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di
istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Il giudice puo' altresi' disporre, ove occorra, l'intervento dei
servizi sociali del territorio, nonche' delle associazioni che
abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e
minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonche' il
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente
all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola
dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al
secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che
decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non
puo' essere superiore a un anno e puo' essere prorogata, su istanza
di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto
se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di
attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine
all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio
della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di
protezione contro gli abusi familiari). - L'istanza si propone, anche
dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di
consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata
la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria,
indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie
informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione
fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un
termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso
e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca
l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente
adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al
tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo
739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di
protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in
composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non
impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al
procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
CAPO IV
Dei procedimenti in camera di consiglio
Art. 473-ter (Rinvio). - I provvedimenti di cui agli articoli
102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e
seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli
18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonche' i decreti
del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono
pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.».
34. Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 474, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il
titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che
ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del
pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza
pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;
b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i
provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche'
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per
la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o
stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere
rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la
legge disponga altrimenti.»;
c) l'articolo 476 e' abrogato;
d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono
sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma
esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata
conforme all'originale».
35. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice di
procedura civile, l'articolo 488 e' sostituito dal seguente:
«Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere forma
per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel
quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal
cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti
depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo
esecutivo nella sua disponibilita' o la copia autenticata dal
cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
dalla legge a ogni richiesta del giudice.».
36. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione II, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 492, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo
comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di
deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni,
l'autorizzazione del presidente del tribunale quando e' prevista,
l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui
al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello
stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di
rigetto dell'istanza»;
b) l'articolo 492-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare). - Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e
del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la
sede, procede alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo
547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non puo'
essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo
482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia
decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi e' pericolo nel
ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del
creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo
comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, e' sospeso
fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver
eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da
parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla
comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso
ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale
giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati
contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei
rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze e ne da' comunicazione al creditore istante. L'ufficiale
giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del
precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al secondo comma, il precetto e' consegnato o trasmesso
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano
in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di
competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli
stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli
517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di
competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a
pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente
all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto
comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo
in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione
e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore
o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovra'
anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del
titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha
eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui
al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma,
l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con
la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei
termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia
del pignoramento, il creditore deposita con le modalita' e nei
termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma,
557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del
tribunale, quando e' prevista, nonche' la comunicazione del verbale
di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale
giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente
del tribunale di rigetto dell'istanza».
37. Al Libro III, Titolo II, Capo II, Sezione III, del codice di
procedura civile, l'articolo 534-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel
corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta' il
professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al
giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario
e' ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con
ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti
giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso
non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice
dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione
provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione ai
sensi dell'articolo 617.».
38. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione I, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 559 e' sostituito dal seguente:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col pignoramento il
debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli
accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a
compenso.
Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna
utilita' ai fini della conservazione o della amministrazione del bene
o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non
impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della
documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma,
contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569,
nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita
nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534.
Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con
l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della
completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo
comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato
dal giudice dell'esecuzione.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti»;
b) l'articolo 560 e' sostituito dal seguente:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo
nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile
pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il
possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del
decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.
Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha
il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare
conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di
famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il custode giudiziario provvede altresi', previa autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le
modalita' stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai
sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non
abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da
un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la
pronuncia dell'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o sono
delegate le relative operazioni.
Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice
dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal
debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso
contestualmente al decreto di trasferimento.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode,
ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando e' ostacolato il
diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo
svolgimento delle attivita' degli ausiliari del giudice, quando
l'immobile non e' adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di
buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico.
L'ordine di liberazione e' attuato dal custode secondo le
disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle
formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza
spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo
espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per
l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice puo' autorizzare
il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai
sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili
che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto
tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione
si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e'
presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto
non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono
considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del
giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione».
39. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 567:
1) al secondo comma, le parole «, entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite dalle
seguenti: «a depositare, entro il termine previsto dall'articolo
497,»;
2) al terzo comma, la parola «sessanta», ovunque ricorra e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
b) dopo l'articolo 568 e' inserito il seguente:
«Art. 568-bis (Vendita diretta). - Il debitore, con istanza
depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista
dall'articolo 569, primo comma, puo' chiedere al giudice
dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile
pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non
inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui
all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione
del presente codice.
A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza di cui al
primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di
acquisto, nonche' una cauzione non inferiore al decimo del prezzo
offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente
o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista
dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui
all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito
dell'offerta medesima.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi
giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma
dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilita', l'istanza di cui al primo comma non
puo' essere formulata piu' di una volta.»;
c) dopo l'articolo 569 e' inserito il seguente:
«Art. 569-bis (Modalita' della vendita diretta). - Nel caso di
deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice
dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo
base determinato ai sensi dell'articolo 568 non e' maggiore del
prezzo offerto, valutata l'ammissibilita' della medesima, provvede ai
sensi del quarto e quinto comma.
Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 e'
maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci
giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo
base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine,
il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata
l'ammissibilita' dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto
comma.
Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice
dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile
l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo
comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui
dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo
568-bis.
Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile
l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei
creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da
proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569,
aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo,
ottavo, nono e decimo comma.
Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui
dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto
comma, il giudice con ordinanza:
1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per
l'effettuazione della pubblicita', ai sensi dell'articolo 490,
dell'offerta pervenuta e della vendita;
2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di
ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello
dell'offerta gia' presentata, garantite da cauzione in misura non
inferiore a un decimo del prezzo proposto;
3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore
procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli
offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e,
in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti;
4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi
dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti nonche' il pagamento del
prezzo siano effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale
aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalita'
di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di
decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.
Si applica l'articolo 585.
Se il prezzo non e' depositato nel termine di cui al sesto
comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non e'
aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la
vendita nei modi e nei termini gia' fissati ai sensi dell'articolo
569, terzo comma.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione
pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene
all'aggiudicatario.
Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il
trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina,
contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai
sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia
dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono
al deposito nel fascicolo della procedura.».
40. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 2, del
codice di procedura civile, all'articolo 570 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L'avviso e' redatto in conformita' a modelli
predisposti dal giudice dell'esecuzione.».
41. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3, del
codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel
termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con
dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilita'
civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci,
fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le
informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.»;
b) all'articolo 586, primo comma, dopo le parole: «Avvenuto il
versamento del prezzo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato
l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario
dall'articolo 585, quarto comma».
42. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3-bis,
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 591-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il
giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate
al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza
il giudice fissa il termine finale per il completamento delle
operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un
anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di
vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalita' di
effettuazione della pubblicita', il luogo di presentazione delle
offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse,
alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale
incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori,
ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di
vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione
redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove
occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572
e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione
dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e
sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585,
secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e
591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del
termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel
caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi
casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti
dall'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la
restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente
versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli
offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle
mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti
da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le
attivita' che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal
cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal
professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del
verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita' delle persone presenti, la descrizione delle attivita'
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai
sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato
l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario
dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato
predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al
giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale.
Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo
al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.
Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una
banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al
giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo
svolgimento delle attivita' delegate e sull'operato del
professionista delegato, al quale puo' in ogni momento richiedere
informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il
giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato
qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo
svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista
delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da
causa a lui non imputabile.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma
dell'articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate
la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del
ricavato, nonche' le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del
terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo
all'undicesimo.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma
dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate
le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonche' la
deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la
riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato.
Al professionista sono, altresi', delegate le operazioni indicate ai
numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in
quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.
Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il
professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale
delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto
riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun
esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle
attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo
periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformita' a
modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati
identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.»;
b) l'articolo 591-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando
nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficolta', il
professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato e' ammesso reclamo
delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento
dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le
operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione
provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione ai
sensi dell'articolo 617.».
43. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione V, del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 596 e' sostituito dal seguente:
«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). - Se non
si puo' provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta
giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive
impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto
di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice
dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non puo'
superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice
dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le
eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura
perche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne
dispone la comunicazione al professionista delegato. Il
professionista delegato fissa innanzi a se' entro trenta giorni
l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di
distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della
comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci
giorni.
Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione,
anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi
diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma,
ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di
controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata
da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo
periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle
somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli
interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue
piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere
dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e'
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione
del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme
ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte,
il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero
oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, il
giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di
distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione
dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui
al secondo comma.»;
b) l'articolo 597 e' sostituito dal seguente:
«Art. 597 (Mancata comparizione). - La mancata comparizione per
la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al
professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice
dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma,
importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo
598.»;
c) l'articolo 598 e' sostituito dal seguente:
«Art. 598 (Approvazione del progetto). - Se il progetto e'
approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto
nel processo verbale e il professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di
cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi
diritto delle singole quote entro sette giorni.
Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista
delegato, questi ne da' conto nel processo verbale e rimette gli atti
al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo
512.».
44. Al Libro III, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile
l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal
pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di
durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di
ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il
titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma
di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o
ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice
dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la
notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del
valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del
vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno
quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento
delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo
409.».
45. Al Libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura civile,
all'articolo 654, al secondo comma, le parole «e dell'apposizione
della formula» sono soppresse.
46. Al Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 657, primo comma, dopo le parole «puo' intimare
al conduttore,» sono inserite le parole «al comodatario di beni
immobili, all'affittuario di azienda,»;
b) l'articolo 663 e' sostituito dal seguente:
«Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione
dell'intimato). - Se l'intimato non compare o comparendo non si
oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo
sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta
o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della
citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore.
Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del
canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio del
locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale
caso il giudice puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione.».
47. Al Libro IV, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 669-quinquies, al primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818,
primo comma»;
b) all'articolo 669-octies:
1) al sesto comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 688»
sono inserite le seguenti: «e ai provvedimenti di sospensione
dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi
dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile»;
2) all'ottavo comma, dopo le parole «di cui al sesto comma,»
sono inserite le seguenti: «ne' dei provvedimenti cautelari di
sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi
organo di associazioni, fondazioni o societa',»;
c) all'articolo 669-novies, secondo comma:
1) sono soppresse le parole «, se non c'e' contestazione,»;
2) sono soppresse le parole «In caso di contestazione l'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente
esecutiva, salva la possibilita' di emanare in corso di causa i
provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.»;
d) all'articolo 669-decies, al terzo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818,
primo comma».
48. Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura
civile e' abrogato.
49. Al Libro IV, Titolo II, del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i Capi I, II, III, IV, V e V-bis sono abrogati;
b) la rubrica del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Dei
procedimenti in camera di consiglio».
50. Al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura
civile, all'articolo 739, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al
tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione
monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o
gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del
collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale
in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con
ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di
consiglio.».
51. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo II, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 810, al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La nomina avviene nel rispetto di criteri che
assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della
nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.»;
b) all'articolo 813, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'accettazione degli arbitri e' data per iscritto, anche mediante
sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed
e' accompagnata, a pena di nullita', da una dichiarazione nella quale
e' indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815,
primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve
rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.
In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di
circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo' richiedere,
entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle
circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui
all'articolo 813-bis.»;
c) all'articolo 815, primo comma, al numero 6) il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente numero: «6-bis) se sussistono altre gravi ragioni
di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o
sull'imparzialita' dell'arbitro.».
52. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 816-bis e' inserito il seguente:
«Art. 816-bis.1 (Domanda di arbitrato). - La domanda di
arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e
li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.»;
b) l'articolo 818 e' sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Provvedimenti cautelari). - Le parti, anche mediante
rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il
potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato
o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio
arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri e'
esclusiva.
Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione
del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice
competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.»;
c) dopo l'articolo 818, sono inseriti i seguenti:
«Art. 818-bis (Reclamo). - Contro il provvedimento degli
arbitri che concede o nega una misura cautelare e' ammesso reclamo a
norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel
cui distretto e' la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui
all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per
contrarieta' all'ordine pubblico.
Art. 818-ter (Attuazione). - L'attuazione delle misure
cautelari concesse dagli arbitri e' disciplinata dall'articolo
669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui
circondario e' la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato
non e' in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare
deve essere attuata.
Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine
all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente e' il
tribunale previsto dal primo comma.»;
d) all'articolo 819-ter, primo comma, al secondo periodo, dopo le
parole «La sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza»;
e) dopo l'articolo 819-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 819-quater (Riassunzione della causa). - Il processo
instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una
delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza con cui e' negata la competenza
in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di
regolamento.
Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al
giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi
dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente
codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che
declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione
della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.
Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro
dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di
prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.
L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi
del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si
applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.».