Art. 9 Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale 1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 134: 1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»; 2) al comma 2, la parola: «meccanico» e' sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»; 3) al comma 3, le parole: «e' effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»; b) all'articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» e' sostituita dalla parola: «idoneo»; c) all'articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 134, 135 e 141-bis del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 134 (Modalita' di documentazione). - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 110. 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 4. ABROGATO.". "Art. 135 (Redazione del verbale). - 1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato." "Art. 141-bis (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.".