Art. 2 
 
                  Strumenti e forme di monitoraggio 
 
  1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente  decreto,  su
richiesta   delle   amministrazioni   competenti,   le   imprese   di
assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi
a massimali e somme assicurate per  verificare  la  congruita'  e  la
completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.