(Allegato A-art. 1)
Allegato A - Schema Tipo 
(articolo 1, comma 2) 
 
       POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA 
                     DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE 
 
Premessa 
Si conviene quanto segue: 
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni  del
  Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza; 
- l'assicurazione e' prestata, per le singole Partite, per  le  somme
  e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi  i  limiti
  di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente  previsti
  nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di
  assicurazione; 
- le Definizioni hanno valore  convenzionale  e  quindi  integrano  a
  tutti gli effetti la normativa contrattuale; 
- la documentazione contrattuale viene  integrata  da  apposita  Nota
  informativa  predisposta  dalla  Societa',  che  il  Contraente  si
  impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza. 
L'oggetto della copertura assicurativa  si  articola  nelle  seguenti
"Partite": 
- Partita 1 - Immobile, art. 1.1; 
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2; 
- Partita 3 - Involucro, art. 1.3; 
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4; 
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5. 
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni". 
 
DEFINIZIONI 
 
Nella presente Polizza si intendono per: 
    

- Acquirente:           la persona fisica che sia promissaria
                        acquirente o che acquisti un immobile da
                        costruire, ovvero che abbia stipulato ogni
                        altro contratto, compreso quello di leasing,
                        che abbia o possa avere per effetto
                        l'acquisto o comunque il trasferimento non
                        immediato, a se' o ad un proprio parente in
                        primo grado, della proprieta' o della
                        titolarita' di un diritto reale di godimento
                        su un immobile da costruire, ovvero colui il
                        quale, ancorche' non socio di una
                        cooperativa edilizia, abbia assunto
                        obbligazioni con la cooperativa medesima per
                        ottenere l'assegnazione in proprieta' o
                        l'acquisto della titolarita' di un diritto
                        reale di godimento su un immobile da
                        costruire per iniziativa della stessa;
                 
- Assicurazione:        il contratto di assicurazione;
                 
- Beneficiario:         l'Acquirente, il suo avente causa oppure il
                        soggetto il cui interesse e' protetto
                        dall'assicurazione in proporzione alla
                        propria quota di proprieta' o di altro
                        diritto reale di godimento;
                 
- Collaudo:             tutti gli atti, le procedure e le prove
                        necessarie a determinare l'utilizzo e
                        l'agibilita' dell'immobile secondo la sua
                        destinazione d'uso, da effettuarsi entro i
                        termini e nei modi previsti dalle norme di
                        legge;
                 
- Contraente:           il soggetto che stipula l'assicurazione;
                 
- Controllore tecnico:  l'organismo di Tipo A accreditato incaricato
                        da un Ente designato ai sensi del
                        Regolamento (CE) 765/2008, in conformita'
                        alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721
                        per le attivita' di ispezione, durante la
                        realizzazione degli immobili oggetto della
                        polizza decennale postuma, ai fini della
                        riduzione dei rischi tecnici. L'attivita'
                        ispettiva riguardera' cio' che e'
                        specificato nei documenti contrattuali
                        stipulati dal contraente della Polizza, e
                        attiene sia gli aspetti progettuali sia
                        quelli esecutivi delle opere o di parte di
                        esse, con relativi costi a carico del
                        costruttore/contraente;
                 
- Costruttore:          l'imprenditore o la cooperativa edilizia che
                        promettano in vendita o che vendano un
                        immobile da costruire, ovvero che abbiano
                        stipulato ogni altro contratto, compreso
                        quello di leasing, che abbia o possa avere
                        per effetto la cessione o il trasferimento
                        anche non immediato in favore di un
                        acquirente della proprieta' o di altro
                        diritto reale di godimento di un immobile da
                        costruire, sia nel caso in cui lo stesso
                        venga edificato direttamente dai medesimi,
                        sia nel caso in cui la realizzazione della
                        costruzione sia data in appalto o comunque
                        eseguita da terzi;
                 
- Franchigia:           la parte di danno indennizzabile per
                        sinistro, espressa in misura fissa e
                        rapportata alla rispettiva quota di
                        proprieta' o di altro diritto reale di
                        godimento, che resta a carico del
                        Contraente, in via principale, ovvero del
                        Beneficiario della porzione interessata dal
                        sinistro, in via subordinata, nel caso di
                        irreperibilita' del Contraente nei dieci
                        anni di operativita' della garanzia;
                 
- Gravi difetti         difetti che colpiscono le Parti
costruttivi:            dell'Immobile destinate per propria natura a
                        lunga durata, compromettendo in maniera
                        certa ed attuale la stabilita' e/o
                        l'agibilita' dell'Immobile stesso,
                        sempreche', in entrambi i casi, intervenga
                        la dichiarazione di inagibilita' emessa dal
                        soggetto competente per legge;
                 
- Immobile:             l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione
                        coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
                        oppure separata da altre costruzioni
                        mediante muri che si elevano, senza
                        soluzione di continuita', dalle fondamenta
                        al tetto; che disponga di uno o piu' liberi
                        accessi sulla via, e possa avere una o piu'
                        scale autonome comprensiva del Preesistente
                        nel caso di ristrutturazione integrale, con
                        esclusione delle ipotesi di
                        "ristrutturazione leggera", oppure formato
                        dall'insieme delle opere realizzate a nuovo
                        oggetto di collaudo statico dall'Immobile e
                        dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o
                        sopraelevazioni;
                 
- Impermeabilizzazione  i sistemi di Impermeabilizzazione continui,
delle coperture:        cosi' come definiti da norme dell'Ente
                        Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),
                        costituiti da piu' strati funzionali in cui
                        deve essere sempre presente l'elemento di
                        tenuta all'acqua;
                 
- Indennizzo:           la somma dovuta in caso di sinistro dalla
                        Societa', da ripartire tra i Beneficiari
                        danneggiati;
                 
- Intonaco e            gli intonaci o rivestimenti realizzati
rivestimenti esterni:   all'esterno dell'immobile con elementi in
                        cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi
                        i relativi strati di posa/incollaggio a
                        diretto contatto) applicati direttamente
                        alle murature esterne.
                 
- Involucro:            a) i muri di tamponamento verticali esterni
                        dell'Immobile;       
                        b) facciate continue o facciate ventilate
                        definite da una struttura portante metallica
                        ancorata alle pareti perimetrali esterne (o
                        alla struttura portante) del fabbricato;
                        c) sistemi di rivestimento "a cappotto"
                        costituiti da strati di materiali lapidei,
                        plastici o metallici, pannelli e/o laterizi
                        termo-isolanti, di varia natura e
                        composizione, composti anche chimici, quali
                        malte, leganti, colle mutuamente uniti fra
                        loro ed ancorati anche alla struttura
                        portante del fabbricato.
                 
- Limite di             l'importo massimo della copertura
indennizzo:             assicurativa da ripartire, in caso di
                        sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai
                        sensi della Sezione A di Polizza;
                 
- Massimale:            l'importo massimo dovuto per tutti i
                        sinistri verificatisi durante l'efficacia
                        della Polizza ai sensi della Sezione B di
                        Polizza;
                 
- Parti dell'Immobile   le parti strutturali dell'Immobile oggetto
destinate per propria   di collaudo statico ai sensi delle norme di
natura a lunga durata:  legge ovvero quelle destinate per propria
                        natura a resistere a sollecitazioni statiche
                        trasmettendo i carichi della costruzione
                        alle fondazioni e quindi al terreno e tutte
                        le seguenti parti dell'opera quali, murature
                        portanti, pilastri, travi, solai, rampe di
                        scale, solette a sbalzo e quant'altro di
                        simile;
                 
- Parti dell'Immobile   le opere di completamento e finitura
non destinate per       dell'Immobile non rientranti nella
propria natura a lunga  precedente definizione, quali ad esempio
durata:                 pavimentazioni, manti di copertura,
                        impermeabilizzazioni, intonaci,
                        rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento
                        termico ed acustico, infissi, impianti di
                        riscaldamento, condizionamento, idrici,
                        sanitari, di sollevamento, elettrici e
                        quant'altro di simile;
                 
- Pavimentazioni e      le pavimentazioni o i rivestimenti
rivestimenti interni:   realizzati all'interno dell'immobile con
                        elementi in cotto, di natura ceramica,
                        lapidea, lignea (compresi i relativi strati
                        di posa/incollaggio a diretto contatto);
                 
- Preesistente:         a) nel caso di ristrutturazioni integrali,
                        ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del
                        D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti
                        dell'Immobile gia' esistenti che, al termine
                        del processo costruttivo e del conseguente
                        ricollaudo statico, non possono piu'
                        distinguersi rispetto alle parti edificate a
                        nuovo, cioe' rispetto all'Immobile di cui
                        divengono parte integrante;     
                        b) nel caso di ampliamenti o
                        sopraelevazioni, le parti dell'Immobile gia'
                        esistenti che, al termine del processo
                        costruttivo, restano strutturalmente
                        distinte e distinguibili rispetto alle parti
                        edificate a nuovo, cioe' rispetto
                        all'Immobile;
                 
- Premio:               la somma dovuta dal Contraente alla
                        Societa';
                 
- Quota di proprieta'   l'Immobile o la porzione dell'Immobile
o di altro diritto      descritti e individuati nell'atto di
reale di godimento:     proprieta' rogitato o di altro diritto reale
                        di godimento e intestato al singolo
                        Beneficiario oppure, nel caso di diversa
                        definizione ai sensi del Codice Civile o
                        dell'eventuale regolamento di condominio, la
                        percentuale ivi indicata per la ripartizione
                        degli oneri relativi alla tipologia di
                        lavori conseguenti al sinistro;
                 
- Scheda Tecnica:       la scheda annessa alla copertura
                        assicurativa nella quale vengono riportati
                        gli elementi informativi e riepilogativi, le
                        somme assicurate, i massimali, i premi, gli
                        scoperti, le franchigie, i limiti di
                        indennizzo e di risarcimento, la tabella di
                        degrado;
                 
- Scoperto:             la parte di danno indennizzabile per
                        sinistro, espressa in misura percentuale,
                        che resta a carico del Contraente, in via
                        principale, ovvero del Beneficiario della
                        porzione interessata dal sinistro, in via
                        subordinata, nel caso di irreperibilita' del
                        Contraente nei dieci anni di operativita'
                        della garanzia;
                 
- Sinistro:             il verificarsi dell'evento dannoso;
                 
- Societa':             l'impresa assicuratrice.

    
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 
 
La Societa' si obbliga nei confronti del Contraente e in  favore  dei
Beneficiari, in  corrispettivo  del  premio  convenuto  e  anticipato
nonche' nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  di  cui  alla
presente Polizza e fino alla concorrenza della somma  assicurata  per
ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata
alla Partita 1, ad indennizzare  i  Beneficiari,  per  la  rispettiva
quota di proprieta' o di altro diritto  reale  di  godimento,  per  i
danni materiali e diretti all'Immobile  assicurato  rientranti  nelle
fattispecie  previste   dalle   garanzie   sotto   indicate   purche'
manifestatisi  successivamente  alla   stipula   del   contratto   di
compravendita o di assegnazione ed  entro  il  periodo  di  efficacia
dell'assicurazione indicato all'art. 4: 
1.1 Garanzia immobile 
Relativamente  alla  Partita  1  Immobile,  la  Societa'  si  obbliga
all'indennizzo dei danni materiali  e  diretti  causati  all'Immobile
assicurato da uno dei seguenti eventi: 
- crollo o rovina totale o parziale 
- gravi difetti costruttivi, 
purche' detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da  difetto
di costruzione e abbiano colpito Parti  dell'Immobile  destinate  per
propria natura a lunga durata. 
1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero" 
La copertura assicurativa viene estesa, fino alla  concorrenza  della
somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al
rimborso  delle  spese  necessarie   per   demolire,   sgomberare   e
trasportare alla piu'  vicina  discarica  autorizzata  disponibile  i
residui delle cose assicurate a seguito di  sinistro  indennizzabile,
nonche' al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui  delle
cose assicurate, nel limite  della  predetta  somma  assicurata  alla
Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti
nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti  radioattivi  di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono  indennizzabili
nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla  concorrenza
massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso. 
1.3 Garanzia "Involucro" 
Relativamente alla Partita 3 - Involucro: 
  - Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti
    in vetro, la Societa'  indennizza  le  spese  necessarie  per  il
    ripristino totale o parziale delle opere  assicurate  danneggiate
    per distacco e rottura riconducibili a fatti  della  costruzione,
    anche dovuto ai prodotti impiegati. 
  - Per le componenti in vetro del sistema "Involucro",  la  Societa'
    si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato
    delle somme  pagate  per  il  rimpiazzo  totale  o  parziale  dei
    prodotti installati a seguito di: 
    a) Presenza di umidita' condensata all'interno della  vetrocamera
      e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare; 
    b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore  al  5%  della
      superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto; 
    c) Formazione di bolle nei vetri stratificati,  superiore  al  5%
      della  superficie  di  ogni  singola  lastra  interessata   dal
      difetto; 
    d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici 
    e) Deterioramento del coating,  del  rivestimento  riflettente  o
      basso emissivo, superiore  al  10%  della  superficie  di  ogni
      singola lastra interessata dal difetto; 
    f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato,  ricche  di
      inclusioni di solfuro di nichel,  dopo  che  quest'ultime  sono
      state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test. 
Relativamente alla presente Partita, la Societa' non e' obbligata per
i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non  connesse
con la garanzia prestata dalla presente polizza,  comprese  abrasioni
meccaniche o manuali e manomissioni in genere. 
Fermo quanto sopra, la Societa' ha sempre facolta'  di  attivare,  in
caso  di  sinistro,  la  rivalsa  nei  confronti  dei  fornitori  non
rientranti nel novero degli assicurati. 
L'assicurazione  ha  comunque  effetto  a  partire  dalla   data   di
ultimazione dei  lavori  e  fino  al  10°  anno  compreso,  ferme  le
condizioni di cui all'art. 4. 
1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture" 
Relativamente alla Partita 4 Impermeabilizzazione delle coperture, la
Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle
impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile,  riconducibili  a
fatti della costruzione avente come diretta  conseguenza  la  mancata
tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni  stesse,  verificatisi  e
denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e  fino  al
10°  anno  compreso,  ferme  le  condizioni  di   cui   all'art.   4.
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita
4 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel
risarcimento  delle  spese  di  riparazione  o   sostituzione   della
impermeabilizzazione  impiegata,  incluso  materiali  e   manodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione  e  ripristino
di parti dell'Immobile. 
1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni" 
,  La  copertura  assicurativa  si  estende  anche  alla  Partita   5
Pavimentazioni  e  rivestimenti  interni.  La  Societa'  si   obbliga
all'indennizzo dei danni materiali e diretti  a  pavimentazioni  e  a
rivestimenti dell'Immobile - entrambi di  tipo  ceramico,  lapideo  o
ligneo - dovuti a loro distacco o rottura  e  riconducibili  a  grave
difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a  partire  dalla
data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme  le
condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della
somma assicurata alla Partita 5  nonche'  nel  limite  di  indennizzo
indicato nella  Scheda  Tecnica,  nel  risarcimento  delle  spese  di
riparazione o  sostituzione  delle  parti  danneggiate,  materiali  e
manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione  e
ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per
i vizi del materiale usato. 
1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni" 
Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e  rivestimenti  esterni,  la
Societa' si obbliga all'indennizzo  dei  danni  materiali  e  diretti
dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o  dei
rivestimenti  esterni  dell'Immobile  dal  supporto  sul  quale  sono
applicati  e  riconducibili  a  grave  difetto  di  posa  in   opera,
verificatisi e denunciati a partire dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori e fino al 10°  anno  compreso,  ferme  le  condizioni  di  cui
all'art.  4.  '.  L'indennizzo  consiste,  nei  limiti  della   somma
assicurata alla Partita 6 nonche' nel limite di  indennizzo  indicato
nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di  riparazione  o
sostituzione  delle  parti  danneggiate,  materiali   e   manodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione  e  ripristino
di parti dell'Immobile