(Allegato A-art. 10)
Art. 10 - Procedure per la  valutazione  del  danno.  Stima  peritale
sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate. 
 
L'ammontare del danno e' oggetto di apposita stima concordata tra  la
Societa' e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un  perito
nominato di comune accordo. In mancanza di accordo,  la  stima  sara'
effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal
Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai  primi
due o, in  difetto,  dal  presidente  del  tribunale  competente  per
territorio, il quale altresi' nominera' il perito nel caso in cui una
delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterra' le
spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a
carico del Beneficiario e del Garante in pari misura. 
E' possibile avvalersi di forme di  stima  peritale  sull'adeguatezza
dei massimali e delle somme assicurate..