(Allegato A-art. 11)
Art. 11 - Mandato dei periti 
 
I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro; 
b) verificare  l'esattezza  delle  descrizioni  e  dichiarazioni  del
   Contraente e accertare se, al  momento  del  sinistro,  esistevano
   circostanze che abbiano aggravato il rischio  e  non  siano  state
   dichiarate; 
c) verificare se il Contraente o i  Beneficiari  danneggiati  abbiano
   adempiuto gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20; 
d) verificare esistenza, qualita' e quantita' delle  cose  assicurate
   alle Partite colpite secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
   all'art. 5; 
e) stimare e liquidare il danno in conformita' delle disposizioni  di
   Polizza. 
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi
o dalla maggioranza in caso  di  perizia  collegiale,  devono  essere
raccolti in apposito verbale (con allegate le stime  dettagliate)  da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
I  Periti  sono  dispensati  dall'osservanza   di   ogni   formalita'
giudiziaria.