(Allegato A-art. 18)
Art. 18 - Esclusioni 
 
La Societa' non e' obbligata ad indennizzare o a risarcire: 
a) le penalita', i danni da mancato godimento in  tutto  o  in  parte
   dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni  specie
   di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da
   interruzioni o sospensioni totali  o  parziali  di  attivita',  le
   perdite di valore dell'immobile 
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori  e
   prove di crediti,  nonche'  le  perdite  o  i  danni  a  schedari,
   disegni, materiale contabile, fatture o  documenti,  materiali  di
   imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 
c) i danni cagionati  o  agevolati  da  dolo  del  Contraente  o  dei
   Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del  fatto
   delle quali essi devono rispondere; 
d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; 
e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che
   li ha originati; 
f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche,  termiche  o
   di qualsiasi altro  genere  che  non  rientrino  nelle  specifiche
   previste per i materiali utilizzati; 
g) i  danni  derivanti  da  modifiche,  anche  esterne   all'Immobile
   realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; 
h) i danni causati  da  vizi  del  suolo  riconducibili  a  modifiche
   esterne,  all'immobile  assicurato,  successive  alla  costruzione
   dello stesso di cui al titolo edilizio  abilitativo  e  successive
   eventuali varianti, in forza  del  quale  e'  stata  inoltrata  al
   Comune la comunicazione di ultimazione  dei  lavori  ai  sensi  di
   legge. 
La Societa' non e' inoltre obbligata per: 
i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o  impiego
   dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; 
l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni  o  emanazioni  di
   calore  o  radiazioni  provenienti  da  trasmutazioni  del  nucleo
   dell'atomo,  come  pure  radiazioni  provocate  dall'accelerazione
   artificiale di particelle atomiche, salvo che il  Contraente  o  i
   Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto
   con detti eventi; 
m) i  danni  verificatisi  in  occasione  di  atti  di   guerra,   di
   insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi,  di  sommosse,  di
   occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici  o
   dolosi, di sequestri,  di  atti  di  terrorismo  o  di  sabotaggio
   organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo  che  il
   Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto
   alcun rapporto con tali eventi.