(Allegato A-art. 19)
Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro 
 
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla  Sezione
A, il Contraente o i Beneficiari devono: 
a) darne  immediata  comunicazione  con  una  delle  forme   di   cui
   all'articolo 29; 
b) inviare  al  piu'   presto   alla   Societa',   mediante   lettera
   raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; 
c) fornire alla Societa' e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i
   documenti e le prove che possono essere loro richiesti; 
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del  danno,
   nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad  evitare  il
   ripetersi del danno; 
e) conservare e mettere  a  disposizione  le  parti  danneggiate  per
   eventuali controlli. 
Il  rimpiazzo,  il  ripristino  o  la  ricostruzione  possono  essere
iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato
delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da  parte  di
un incaricato della  Societa',  soltanto  nella  misura  strettamente
necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale  ispezione,  per
qualsiasi  motivo  non  avvenga  entro  8   giorni   dall'avviso,   i
Beneficiari, fermo quanto previsto all'art. 9, possono prendere tutte
le misure necessarie. 
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla  Sezione
B, il Contraente o i Beneficiari devono: 
1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto  o  dal  giorno  in  cui  ne
   vengano a conoscenza; 
2) assicurarsi che la denuncia  contenga  la  narrazione  del  fatto,
   l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il  luogo  e  le
   cause del sinistro; 
3) far seguire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  le  notizie,  i
   documenti e gli eventuali atti giudiziari  relativi  al  sinistro,
   adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa,  nonche',
   se  la  Societa'  lo  richieda,  ad  un  componimento  amichevole,
   astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria
   responsabilita'. 
In ogni caso il Contraente e i Beneficiari sono responsabili di  ogni
pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi  di  cui  alle
lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei  termini  di  cui  ai
punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.