(Allegato A-art. 6)
Art. 6 - Somma assicurata - Assicurazione parziale 
 
La somma assicurata per  la  Partita  1  e  per  la  Partita  3  deve
corrispondere  al  costo  per  l'integrale  ricostruzione   a   nuovo
dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di  ristrutturazioni
integrali, escludendo  solo  il  valore  dell'area  e  gli  oneri  di
urbanizzazione (v. la stima di cui alla lettera a) dell'art. 5, primo
comma). 
La somma assicurata per la Partita 4 deve corrispondere, al costo per
l'integrale ricostruzione a nuovo  delle  impermeabilizzazioni  delle
coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera. 
La somma assicurata per la Partita 5 deve corrispondere, al costo per
l'integrale  ricostruzione  a  nuovo  delle  pavimentazioni   e   dei
rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera. 
La somma assicurata per la Partita 6 deve corrispondere, al costo per
l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e  dei  rivestimenti
esterni, comprensivo di materiali e costi di manodopera. 
Se al momento del sinistro la somma  assicurata  per  ciascuna  delle
Partite indicate ai commi precedenti, rivalutata ai  sensi  dell'art.
12, risulta inferiore  a  quanto  disposto  nei  commi  medesimi,  la
Societa' indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra
la somma assicurata e il relativo costo di integrale ricostruzione  a
nuovo, ferma  restando  la  piena  applicazione  della  franchigia  e
scoperto convenuti sull'importo indennizzabile a termini di  Polizza,
come previsto all'art. 8, secondo comma. 
Alla somma assicurata per la Partita  2  non  si  applica  la  regola
proporzionale di cui al precedente comma.