Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo e' effettuato ai Beneficiari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla Societa' e sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il relativo minimo, rimane a carico del Contraente/Beneficiario in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento. L'importo da corrispondere effettivamente, al momento della liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, e' pari all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) o lett. b), cioe' il valore di ricostruzione o riparazione dell'Immobile o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del sinistro . A ricostruzione o riparazione avvenuta, purche' la stessa sia effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro, la Societa' provvede a versare ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e quanto gia' corrisposto secondo il precedente comma.