Art. 8 Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantita' massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2. 2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche' quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate possono essere utilizzati in conformita' alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. 3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 settembre 2022 Il Ministro: Cingolani Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2628
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'art.2.