Art. 2 
 
              Composizione e costituzione del Collegio 
 
  1. Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri
scelti mediante estrazione  da  un  elenco  appositamente  costituito
presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere  i
requisiti previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39,  ed  essere  in  possesso  di  specifica  qualificazione
professionale  in  materia  di  contabilita'  pubblica   e   gestione
economica e finanziaria anche  degli  enti  territoriali,  secondo  i
criteri individuati dalla Corte dei conti. 
  2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco  per
l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato. 
  3. La  costituzione  del  Collegio  e'  disposta  con  decreto  del
Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. 
  4. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  il  Collegio
opera in raccordo con la sezione regionale di controllo  della  Corte
dei Conti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante: «Attuazione della direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.