Art. 2 Composizione e costituzione del Collegio 1. Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. 2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato. 3. La costituzione del Collegio e' disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. 4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.