Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del  presente
articolo, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e  21,26
milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 99,23 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data 17 ottobre 2022, non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite  per  detto
importo all'erario; 
    b) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 65,21 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    d) quanto a 21,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    e) quanto a 39,41 milioni di euro per l'anno 2023, che  aumentano
a 48,93 milioni di euro in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 1, comma 1; 
    f) quanto a 59,82 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1,
comma 1. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.