Art. 10 
 
             Capacita' economica, tecnico-organizzativa 
                           e professionale 
 
  1. La  valutazione  della  capacita'  economica  e'  effettuata  in
relazione  agli  elementi  di  natura  finanziaria   e   patrimoniale
desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilita' rese  da
istituti bancari o intermediari  autorizzati  e  dalle  dichiarazioni
concernenti il  fatturato  o  le  forniture  nel  settore  realizzate
nell'ultimo triennio. 
  2.  La  valutazione   delle   capacita'   tecnico-organizzative   e
professionali  e'  effettuata  in  relazione   all'organizzazione   e
all'organico  degli  operatori  economici,  alle  attrezzature  e  ai
macchinari,  alle  certificazioni  o  abilitazioni  possedute,   alle
qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro
elemento utile, ivi compreso il ricorso  all'avvalimento  di  imprese
ausiliarie.