Art. 11 Raggruppamento temporaneo di imprese 1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti. 2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.