Art. 11 
 
                Raggruppamento temporaneo di imprese 
 
  1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli  atti  della
procedura di affidamento, gli operatori economici possono  presentare
offerta quali mandatari di un  raggruppamento  temporaneo  d'imprese,
del quale devono indicare i componenti. 
  2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.