Art. 13 Procedure di scelta del contraente 1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo' essere effettuata attraverso le seguenti procedure: a) affidamento diretto di cui all'articolo 14, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale di cui all'articolo 15, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro; c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non e' possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facolta' di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite; d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. 2. L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.a. e' ammesso soltanto quando le condizioni e le modalita' dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestivita' dell'Agenzia.