Art. 13 
 
                 Procedure di scelta del contraente 
 
  1. L'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  puo'  essere
effettuata attraverso le seguenti procedure: 
    a) affidamento diretto di cui  all'articolo  14,  per  lavori  di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000 euro; 
    b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di  gara
informale di cui  all'articolo  15,  per  affidamenti  di  lavori  di
importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e  forniture  di
importo pari o superiore a 139.000 euro; 
    c) accordo quadro di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  durata
massima di nove anni, quando non e' possibile l'immediata  ed  esatta
quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni  da  fornire  e  dei
servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della  spesa
massima complessiva e la facolta' di recesso dell'Agenzia  senza  che
alcun compenso, a nessun titolo, sia  dovuto  al  contraente  per  le
prestazioni non eseguite; 
    d) dialogo competitivo per l'affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture; 
    e) partenariato pubblico-privato  per  l'affidamento  di  lavori,
servizi e forniture. 
  2. L'utilizzo degli strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
dalla societa' CONSIP S.p.a. e' ammesso soltanto quando le condizioni
e le modalita' dell'appalto risultino compatibili con le esigenze  di
tutela della  sicurezza  nazionale  nello  spazio  cibernetico  e  di
tempestivita' dell'Agenzia.