Art. 14 
 
                         Affidamento diretto 
 
  1. L'affidamento diretto di lavori, nonche' di servizi e  forniture
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), avviene con acquisizione
di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e  anche
in assenza di pregresse e documentate esperienze  analoghe  a  quelle
oggetto del contratto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione  anche  per
l'affidamento di prestazioni d'opera  specialistica  o  intellettuale
per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico
incarico.