Art. 14 Affidamento diretto 1. L'affidamento diretto di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.