Art. 15 Procedura negoziata 1. Per gli affidamenti di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la scelta dell'operatore economico, ove non si ricorra alle procedure di selezione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d) ed e), avviene mediante procedura negoziata previa gara informale alla quale sono invitati, anche in deroga al principio di rotazione, almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 2. Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente agli operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione alla natura della prestazione da eseguire. 3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture e' effettuata mediante procedura negoziata senza previo esperimento di gara informale nei seguenti casi: a) quando la negoziazione con piu' di un operatore economico non e' compatibile con le situazioni di emergenza derivante dal pericolo di un pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e dalle altre circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); b) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la prestazione puo' essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico; c) quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo o di messa a punto anche di prodotti di serie; d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti gia' in essere, quando il cambiamento del contraente obbliga l'Agenzia ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulta antieconomico o comporta incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate, inidonee ad assicurare la massima e tempestiva tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; e) per le prestazioni complementari, non comprese nel contratto iniziale, che sono divenute necessarie a seguito di circostanze impreviste ovvero di sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, in favore dell'operatore economico che presta tale bene o servizio o esegue tale lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) le prestazioni complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico-economico, dalla prestazione iniziale, senza arrecare gravi inconvenienti o pregiudizio all'Agenzia, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessarie a consentire l'utilizzabilita' o la piena funzionalita' della prestazione oggetto del contratto originario, ovvero la tardiva esecuzione potrebbe compromettere l'efficacia delle attivita' miranti ad assicurare la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; 2) il valore complessivo stimato delle prestazioni complementari non supera il 50 per cento della prestazione iniziale; f) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi gia' affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario; g) per l'acquisto o la locazione da enti pubblici o privati, di specifici e determinati locali e i connessi lavori di riqualificazione, quando cio' e' indispensabile per il perseguimento delle finalita' di cui al presente regolamento; h) per l'affidamento a professionisti esterni di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attivita' disciplinate dal presente regolamento e di durata massima annuale; i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attivita' commerciale, oppure dagli organi di procedure concorsuali; l) quando la gara informale e' andata deserta per mancanza di offerte valide, purche' non siano modificate in modo sostanziale le condizioni dell'appalto; m) a seguito di risoluzione di un precedente rapporto con un altro operatore economico quando cio' e' necessario per la continuita' della prestazione prevista dall'atto negoziale originario; n) per necessita' di completare le prestazioni in corso quando non e' possibile imporne l'esecuzione al contraente originario; o) per prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura negoziale che deve essere comunque avviata entro i nove mesi successivi; p) in caso di urgenza derivante da eventi imprevedibili al fine di assicurare la sicurezza e continuita' delle attivita' o l'incolumita' delle persone.