Art. 15 
 
                         Procedura negoziata 
 
  1. Per gli affidamenti di lavori, nonche' di servizi e forniture di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b),  la  scelta  dell'operatore
economico, ove non si ricorra alle  procedure  di  selezione  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  avviene  mediante
procedura negoziata previa gara informale alla quale  sono  invitati,
anche in deroga al  principio  di  rotazione,  almeno  tre  operatori
economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e  sempre  che
la negoziazione con piu' di un operatore  economico  sia  compatibile
con le esigenze di tutela  della  sicurezza  nazionale  nello  spazio
cibernetico. 
  2. Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente  agli
operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione
alla natura della prestazione da eseguire. 
  3. L'acquisizione di lavori,  servizi  e  forniture  e'  effettuata
mediante  procedura  negoziata  senza  previo  esperimento  di   gara
informale nei seguenti casi: 
    a) quando la negoziazione con piu' di un operatore economico  non
e' compatibile con le situazioni di emergenza derivante dal  pericolo
di un pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
e dalle altre circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere  a)
e b); 
    b) quando, per ragioni  di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero
attinenti alla tutela  di  diritti  esclusivi,  la  prestazione  puo'
essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico; 
    c)  quando  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  sono   fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo o di messa a punto anche di prodotti di serie; 
    d) nel caso di  acquisizioni  destinate  al  rinnovo  parziale  o
all'ampliamento di forniture o impianti gia'  in  essere,  quando  il
cambiamento del contraente obbliga l'Agenzia ad acquistare  beni  con
caratteristiche tecniche differenti, il cui  impiego  o  manutenzione
risulta  antieconomico  o  comporta  incompatibilita'  o  difficolta'
tecniche  sproporzionate,  inidonee  ad  assicurare  la   massima   e
tempestiva tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; 
    e) per le prestazioni complementari, non comprese  nel  contratto
iniziale, che sono  divenute  necessarie  a  seguito  di  circostanze
impreviste ovvero di sopravvenute esigenze di tutela della  sicurezza
nazionale  nello  spazio  cibernetico,   in   favore   dell'operatore
economico che presta tale bene o servizio o esegue tale  lavoro,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      1) le prestazioni complementari non  possono  essere  separate,
sotto il profilo tecnico-economico, dalla prestazione iniziale, senza
arrecare gravi inconvenienti o pregiudizio  all'Agenzia,  ovvero  pur
essendo separabili dall'esecuzione della prestazione  iniziale,  sono
strettamente necessarie a consentire  l'utilizzabilita'  o  la  piena
funzionalita' della prestazione  oggetto  del  contratto  originario,
ovvero la tardiva esecuzione potrebbe compromettere l'efficacia delle
attivita' miranti ad assicurare la sicurezza nazionale  nello  spazio
cibernetico; 
      2)   il   valore   complessivo   stimato   delle    prestazioni
complementari non supera il 50 per cento della prestazione iniziale; 
    f) per la ripetizione della fornitura  di  beni  e  servizi  gia'
affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara  informale
nei tre  anni  successivi  alla  sottoscrizione  dell'atto  negoziale
originario; 
    g) per l'acquisto o la locazione da enti pubblici o  privati,  di
specifici   e   determinati   locali   e   i   connessi   lavori   di
riqualificazione, quando cio' e' indispensabile per il  perseguimento
delle finalita' di cui al presente regolamento; 
    h) per l'affidamento  a  professionisti  esterni  di  prestazioni
d'opera  specialistica  o  intellettuale  relative   alle   attivita'
disciplinate dal presente regolamento e di durata massima annuale; 
    i)  per  l'acquisto  di  forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente vantaggiose  da  un  operatore  economico  che  cessa
definitivamente  l'attivita'  commerciale,  oppure  dagli  organi  di
procedure concorsuali; 
    l) quando la gara informale e' andata  deserta  per  mancanza  di
offerte valide, purche' non siano modificate in modo  sostanziale  le
condizioni dell'appalto; 
    m) a seguito di risoluzione di  un  precedente  rapporto  con  un
altro  operatore  economico  quando  cio'  e'   necessario   per   la
continuita'   della   prestazione   prevista   dall'atto    negoziale
originario; 
    n) per necessita' di completare le prestazioni  in  corso  quando
non e' possibile imporne l'esecuzione al contraente originario; 
    o) per prestazioni periodiche di servizi e  forniture  a  seguito
della  scadenza  dei  relativi  atti   negoziali   e   nella   misura
strettamente  necessaria  all'espletamento  della   nuova   procedura
negoziale  che  deve  essere  comunque  avviata  entro  i  nove  mesi
successivi; 
    p) in caso di urgenza derivante da eventi imprevedibili  al  fine
di  assicurare  la  sicurezza  e  continuita'   delle   attivita'   o
l'incolumita' delle persone.