Art. 16 Lettera di invito 1. La lettera d'invito, ove prevista, e' emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione dei lavori, nonche' l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalita' di tutela della sicurezza e della segretezza. 2. Nella lettera d'invito, ovvero nella documentazione alla stessa allegata, sono altresi' indicati, in relazione alla natura dell'atto negoziale o della prestazione: a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi; b) i criteri in relazione ai quali le offerte verranno considerate anormalmente basse; c) il diritto dell'Agenzia di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida nonche' di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale; d) le dichiarazioni e i documenti da allegare a corredo dell'offerta; e) le modalita' di pagamento; f) le garanzie da prestare; g) le penali da applicare in caso di inadempimento; h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero i premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione; i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta; l) le modalita' di presentazione della documentazione richiesta; m) l'eventuale inammissibilita' di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi; n) le prestazioni non subappaltabili; o) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilita' di proroga o rinnovo dello stesso; p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale; q) le modalita' di risoluzione delle eventuali controversie; r) l'eventuale autorizzazione alla cessione dei crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 20.