Art. 16 
 
                          Lettera di invito 
 
  1. La  lettera  d'invito,  ove  prevista,  e'  emessa  a  cura  del
responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche
per la fornitura dei beni o dei servizi o  l'esecuzione  dei  lavori,
nonche' l'indicazione delle eventuali prestazioni la  cui  esecuzione
richiede particolari modalita' di  tutela  della  sicurezza  e  della
segretezza. 
  2. Nella lettera d'invito, ovvero nella documentazione alla  stessa
allegata, sono altresi' indicati, in relazione alla natura  dell'atto
negoziale o della prestazione: 
    a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e,  nel
caso  di  scelta  del  criterio  dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, anche gli  elementi  di  valutazione,  sia  tecnici  che
economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi; 
    b)  i  criteri  in  relazione  ai  quali  le   offerte   verranno
considerate anormalmente basse; 
    c) il diritto dell'Agenzia di aggiudicare anche  in  presenza  di
una sola offerta valida nonche' di non aggiudicare le offerte  valide
ritenute non  convenienti  o  non  idonee  in  relazione  all'oggetto
dell'atto negoziale; 
    d)  le  dichiarazioni  e  i  documenti  da  allegare  a   corredo
dell'offerta; 
    e) le modalita' di pagamento; 
    f) le garanzie da prestare; 
    g) le penali da applicare in caso di inadempimento; 
    h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero i
premi per prestazioni migliorative o aggiuntive  o  per  l'esecuzione
anticipata della prestazione; 
    i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta; 
    l) le modalita' di presentazione della documentazione richiesta; 
    m)  l'eventuale  inammissibilita'  di   offerte   da   parte   di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi; 
    n) le prestazioni non subappaltabili; 
    o) la durata del rapporto  negoziale  e  l'eventuale  indicazione
della possibilita' di proroga o rinnovo dello stesso; 
    p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale; 
    q) le modalita' di risoluzione delle eventuali controversie; 
    r) l'eventuale  autorizzazione  alla  cessione  dei  crediti  per
corrispettivi dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 20.