Art. 17 
 
                     Esecuzione in via d'urgenza 
 
  1. Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che  per  sua
natura, o per circostanze  contingenti,  deve  essere  immediatamente
effettuata, ovvero nei casi in cui la  mancata  esecuzione  immediata
della  prestazione  puo'  determinare  un  grave   pregiudizio   alla
sicurezza nazionale nello  spazio  cibernetico,  il  RUP,  ovvero  il
direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore  dei  lavori,
se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle
more dell'approvazione del direttore generale. 
  2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga
l'eventuale  approvazione  dell'atto  negoziale,  il  contraente   ha
diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.