Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice,
il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in  materia
di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula  di
contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le  attivita'
dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale  nello
spazio cibernetico. 
  2. Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello  spazio
cibernetico si  deve  dare  espressa  e  adeguata  motivazione  nella
determina a contrarre. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  162,  del  citato
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
          del presente codice relative alle procedure di  affidamento
          possono essere derogate: 
                  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
          di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
                  b) per i contratti la cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
                2. Ai fini della deroga di cui al  comma  1,  lettera
          a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
          provvedimento motivato, le  classifiche  di  segretezza  ai
          sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,
          ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di  cui
          al comma 1, lettera  b),  le  amministrazioni  e  gli  enti
          usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori,  i
          servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
          sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
                3. I contratti di cui al comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi  e
          nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
          n. 124 del 2007. 
                4. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
                5. La Corte dei conti,  tramite  un  proprio  ufficio
          organizzato  in  modo  da  salvaguardare  le  esigenze   di
          riservatezza,  esercita  il  controllo   preventivo   sulla
          legittimita' e sulla regolarita' dei contratti  di  cui  al
          presente articolo, nonche' sulla  regolarita',  correttezza
          ed efficacia  della  gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
          presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun
          anno in una relazione al Parlamento.". 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  11,  comma   4,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  si  veda
          nelle note alle premesse.