Art. 2 Oggetto 1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 2. Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico si deve dare espressa e adeguata motivazione nella determina a contrarre.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 162, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. 5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.". - Per il testo dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si veda nelle note alle premesse.