Art. 20 
 
                   Divieto di cessione dei crediti 
 
  1. Salva espressa autorizzazione  dell'Agenzia,  ai  contraenti  e'
fatto  divieto  di  cedere  i  crediti   per   corrispettivi   dovuti
dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per  l'esecuzione
di lavori oggetto del presente regolamento. 
  2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'
comunque inefficace per l'Agenzia.