Art. 20 Divieto di cessione dei crediti 1. Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti e' fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento. 2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 e' comunque inefficace per l'Agenzia.