Art. 21 Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR 1. Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), e' data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento. 2. Degli affidamenti di cui al comma 1 e' data altresi' un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: «Art. 14 (Relazioni annuali). - 1. Omissis. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.».