Art. 21 
 
      Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR 
 
  1. Degli affidamenti di lavori, servizi  e  forniture  disposti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), e' data dall'Agenzia
comunicazione al  COPASIR  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre
trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento. 
  2. Degli affidamenti di cui al comma 1 e' data altresi' un'organica
illustrazione  nella  relazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  al  COPASIR  di  cui  all'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: 
                «Art. 14 (Relazioni annuali). - 1. Omissis. 
                2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del
          Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR  una  relazione
          sulle attivita' svolte  nell'anno  precedente  dall'Agenzia
          negli  ambiti  concernenti  la   tutela   della   sicurezza
          nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili
          di competenza del Comitato.».