Art. 22 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.