Art. 22 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti
i cui bandi o avvisi di gara  sono  pubblicati  successivamente  alla
data della sua  entrata  in  vigore,  nonche'  alle  procedure  e  ai
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi  per  i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.