Art. 23 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1.  Gli  obblighi  in  materia  di  trasparenza   e   pubblicazione
richiamati  dal  Codice  sono  assolti   dall'Agenzia   mediante   le
comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21. 
  2. Gli obblighi  di  comunicazione,  anche  in  forma  elettronica,
nonche' eventuali collegamenti a banche  dati  previsti  da  leggi  o
regolamenti  per  finalita'  di  interesse  pubblico,  sono   assolti
dall'Agenzia  compatibilmente  con  le  esigenze  di   tutela   della
sicurezza nazionale cibernetica. 
  3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui  al  comma  2,
l'Agenzia puo' concordare con le amministrazioni  o  enti  competenti
procedure alternative informate al principio di leale  collaborazione
istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi
con  la  necessaria  tutela  della  segretezza  e   sicurezza   delle
informazioni. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento,
si applicano le norme in materia di  contratti  pubblici,  in  quanto
compatibili con il presente regolamento.