Art. 23 Disposizioni di coordinamento 1. Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21. 2. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonche' eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalita' di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica. 3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia puo' concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.