Art. 4 Responsabile unico del procedimento 1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture da avviare ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia individua un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'atto di adozione, o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2, alinea, o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalita' compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.