Art. 4 
 
                 Responsabile unico del procedimento 
 
  1. Per ogni singola procedura  di  affidamento  di  un  appalto  di
lavori,  servizi  e  forniture  da  avviare  ai  sensi  del  presente
regolamento,  l'Agenzia   individua   un   responsabile   unico   del
procedimento (RUP) nell'atto di  adozione,  o  di  aggiornamento  dei
programmi di cui all'articolo 3, comma  2,  alinea,  o  nell'atto  di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse
in programmazione, compatibilmente con le esigenze  di  tutela  della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 
  2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti
i compiti relativi alle procedure di  programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione dei  contratti  d'appalto,  che  non  siano
attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalita'
compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello
spazio cibernetico. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          si veda nelle note alle premesse.