Art. 5 Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori 1. L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia puo' individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto. 3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformita' ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.