Art. 5 
 
          Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori 
 
  1. L'esecuzione dei contratti  di  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture e' diretta dal RUP, che controlla  i  livelli  di  qualita'
delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove
nominato, del direttore dell'esecuzione del  contratto  (DEC)  o  del
direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia  di  salute  e
sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, nonche' del collaudatore ovvero della  commissione  di  collaudo,
del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo
svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate. 
  2.  Per   il   coordinamento,   la   direzione   e   il   controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti  pubblici,  l'Agenzia
puo' individuare, prima dell'avvio delle procedure per  l'affidamento
di lavori, servizi e forniture, su proposta  del  responsabile  unico
del procedimento, un direttore dell'esecuzione del  contratto  o  dei
lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in
relazione alla natura dell'appalto. 
  3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o  il  direttore  dei
lavori, se nominato, e' preposto al controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell'esecuzione  dell'intervento  affinche'  l'appalto
sia eseguito a regola d'arte e in conformita'  ai  documenti  e  alle
prescrizioni contrattuali. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.