Art. 6 Strutture 1. I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi. 2. I Servizi e le articolazioni di cui al comma 1 seguono, altresi', per i singoli appalti, la progettazione prevista dal Codice: a) predisponendo, laddove richiesta, la relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare, dell'oggetto e dell'entita' dell'acquisizione, nonche' dell'importo presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti; b) predisponendo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente: 1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto negoziale; 2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare; 3) le penali da applicare in caso di inadempimento; 4) le garanzie da prestare; 5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire; 6) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni; d) individuando l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente, anche in relazione alla natura dei luoghi ove verra' eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalita' di esecuzione delle prestazioni; e) individuando le eventuali speciali misure di sicurezza che devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.