Art. 6 
 
                              Strutture 
 
  1. I Servizi e le  articolazioni,  nell'ambito  delle  funzioni  di
propria competenza, forniscono il necessario supporto ai  fini  della
predisposizione del programma biennale  degli  acquisiti  di  beni  e
servizi e del programma triennale dei lavori pubblici,  elaborando  i
programmi di spesa  e  predisponendo  le  specifiche  tecniche  delle
acquisizioni di lavori, beni e servizi. 
  2. I Servizi  e  le  articolazioni  di  cui  al  comma  1  seguono,
altresi', per  i  singoli  appalti,  la  progettazione  prevista  dal
Codice: 
    a)    predisponendo,    laddove    richiesta,    la     relazione
tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza  da  soddisfare,
dell'oggetto e dell'entita' dell'acquisizione,  nonche'  dell'importo
presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della
sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti; 
    b)   predisponendo   il   capitolato   speciale   descrittivo   e
prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente: 
      1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in  opera  dei
beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto
negoziale; 
      2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare; 
      3) le penali da applicare in caso di inadempimento; 
      4) le garanzie da prestare; 
      5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire; 
      6)  gli  aspetti  che  possono  essere  oggetto   di   variante
migliorativa; 
    c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi
da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni; 
    d)  individuando  l'eventuale   classifica   di   segretezza   da
attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza  degli  operatori
economici o del personale dipendente, anche in relazione alla  natura
dei luoghi ove  verra'  eseguita  la  prestazione  e  delle  speciali
condizioni di fornitura o modalita' di esecuzione delle prestazioni; 
    e) individuando le eventuali speciali  misure  di  sicurezza  che
devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.