Art. 7 Operatori economici 1. I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 8, rispondono anche a criteri di affidabilita' eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalita' dell'appalto. 2. Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.