Art. 7 
 
                         Operatori economici 
 
  1. I contratti di lavori, forniture  e  servizi  sono  affidati  ad
operatori economici  che,  oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui
all'articolo  8,  rispondono  anche  a   criteri   di   affidabilita'
eventualmente individuati nella determina a contrarre,  in  relazione
alla natura, all'oggetto e alla finalita' dell'appalto. 
  2. Gli operatori economici di cui al comma  1  hanno  l'obbligo  di
mantenere riservati i  dati  e  le  informazioni  dei  quali  vengano
comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da
quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.