Art. 9 
 
               Mantenimento del possesso dei requisiti 
 
  1. I requisiti di cui all'articolo 8 devono  essere  posseduti  per
l'intera durata della procedura di affidamento di lavori,  servizi  e
forniture  e  fino  alla  completa  esecuzione   contrattuale   senza
soluzione di continuita', pena il recesso immediato dell'Agenzia  dal
rapporto  negoziale  mediante  semplice  comunicazione,  in  caso  di
perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto. 
  2. L'Agenzia ha la facolta' di non recedere nei seguenti casi: 
    a) quando, valutate le circostanze del caso, dal venir meno della
prestazione possa comunque  derivare  un  grave  pregiudizio  per  la
sicurezza nazionale cibernetica; 
    b) quando la perdita  dei  requisiti  attiene  ai  dipendenti,  o
comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono  la
prestazione, e  gli  stessi  sono  tempestivamente  sostituiti  senza
pregiudizio per l'esecuzione dell'appalto. 
  3. In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo  il  diritto
di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente  ha  diritto
al solo pagamento del valore  dei  lavori  gia'  eseguiti,  dei  beni
ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle  spese
sostenute per l'esecuzione della restante  parte,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite.