Art. 27
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono
soppresse;
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il
chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro
professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla
supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.».
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle
attivita' fisico motorie e della tutela del benessere
nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono
istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive
(classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo
finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori
condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta'
attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' per il miglioramento della qualita' della vita
mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e
di preparazione atletica non agonistica.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
e' necessario il possesso della laurea magistrale in
Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e
adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita'
professionale di chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione
e l'attuazione di programmi di attivita' motoria
finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle
migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti
in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b)
l'organizzazione e la pianificazione di particolari
attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita
mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi
posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione
finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d)
la programmazione, il coordinamento e la valutazione di
attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o
in individui in condizioni di salute clinicamente
controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della
laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione,
il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di
preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli
di massima competizione, presso associazioni e societa'
sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica
personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di
squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
manager dello sport e' necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio
dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per
oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti
sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture
pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,
anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita'
di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni
sportive, anche ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il
riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini
dell'esercizio della professione, rispettivamente, di
chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative
concernenti il percorso formativo e l'individuazione del
profilo professionale del chinesiologo di base, del
chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita'
motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo
puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in
percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite
presso le «palestre della salute», ove istituite, per
l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate collabora con
medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze
dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il
fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive e adattate, o altro professionista dotato di
specifiche competenze, provvede alla supervisione
dell'Attivita' Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.»