Art. 28
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e le attivita' motorie e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «di attivita' motoria e sportiva», dopo la
parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una
equipollente abilitazione professionale» ed e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e
istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11
gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove
professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con
l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»;
b) al comma 3, dopo la parola «requisiti» e' inserita la
seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione
sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» e' soppressa
e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le
seguenti: «anche paralimpici»;
d) al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la
danza» sono soppresse.
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Assistenza nelle attivita' motorie e
sportive). - 1. I corsi di attivita' motoria e sportiva
offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi
di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione,
devono essere svolti con il coordinamento di un
chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in
possesso di una equipollente abilitazione professionale,
dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione
di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla
legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e
istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione
tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6
dell'articolo 41.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma
rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante
Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in
scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e
di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma
dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.
127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti
all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere
in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le
singole attivita' motorie e sportive dalle relative
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita' sportive disciplinate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attivita' motorie a carattere ludico
ricreativo non riferibili a discipline sportive
riconosciute dal CONI e dal CIP nonche' le attivita'
relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche
dell'individuo che comportino attivita' motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del
comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria
da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00
euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita'
motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei
necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della
normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di
almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life
Support and Defibrillation (BLS-D).»