Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di  pagamento
disposte nel territorio della Repubblica italiana  da  o  tramite  un
dispositivo elettronico nel quadro di  un'attivita'  di  beneficenza,
per effettuare erogazioni liberali  destinate  agli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 117, che esercitano in via  esclusiva  o  prevalente  una  o  piu'
attivita' di interesse generale individuate nell'articolo 3. 
  2. Le operazioni di pagamento di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuate da  un  fornitore  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente  a  un  utente
della  rete  o  del  servizio  di  eseguire  le  operazioni  medesime
addebitandole  alla  relativa  fattura  o  al   conto   prealimentato
dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il  valore  di
ciascuna operazione di pagamento non  superi  euro  50  e  il  valore
complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili. 
 
          Note all'art. 2: 
              − Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.