Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di pagamento disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' di interesse generale individuate nell'articolo 3. 2. Le operazioni di pagamento di cui al comma 1 devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.
Note all'art. 2: − Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.