Art. 3 
 
             Individuazione delle attivita' caritatevoli 
 
  1. Ai fini del presente regolamento sono  considerate  caritatevoli
le seguenti attivita' di interesse generale, di cui  all'articolo  5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  erogate  a
titolo gratuito dagli enti del Terzo settore: 
    a)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa,
di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera l); 
    b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera n); 
    c) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni  altra  attivita'  di
carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare   bisogni
sociali, sanitari, culturali,  formativi  o  lavorativi,  di  cui  al
citato articolo 5, comma 1, lettera q); 
    d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale  dei  migranti,
di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r); 
    e)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di
alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  o
erogazione  di  denaro,  beni  o  servizi  a  sostegno   di   persone
svantaggiate o di attivita' di interesse generale, di cui  al  citato
articolo 5, comma 1, lettera u); 
    f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera y). 
 
          Note all'art. 3: 
              − Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              − La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              − Il decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  22
          aprile  2008  (Definizione  di  alloggio  sociale  ai  fini
          dell'esenzione dall'obbligo  di  notifica  degli  aiuti  di
          Stato, ai  sensi  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita'  europea)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146. 
              −  La  legge  19  agosto  2016,  n.  166  (Disposizioni
          concernenti la donazione e  la  distribuzione  di  prodotti
          alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale  e
          per la  limitazione  degli  sprechi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202. 
              − La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.