Art. 4 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Fino alla piena operativita' del registro  unico  nazionale  del
Terzo settore, di  cui  agli  articoli  45  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017, il regime di esclusione  si  applica  in
via transitoria anche alle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri,  alle  organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui  alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte  nei
registri nazionali, regionali e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre  2000,  n.
383. 
 
          Note all'art. 4: 
              − Si riportano gli articoli 45 e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017: 
              «Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo  settore).
          − 1. Presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito il Registro unico nazionale del  Terzo
          settore, operativamente gestito su base territoriale e  con
          modalita'  informatiche  in  collaborazione  con   ciascuna
          Regione e Provincia autonoma, che, a tal  fine,  individua,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, la struttura  competente.  Presso  le
          Regioni, la struttura  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          indicata  come  "Ufficio  regionale  del   Registro   unico
          nazionale del Terzo settore". Presso le  Province  autonome
          la stessa assume la denominazione di  "Ufficio  provinciale
          del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore".   Il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  individua
          nell'ambito  della  dotazione  organica  dirigenziale   non
          generale disponibile  a  legislazione  vigente  la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  "Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 
              2. Il registro e' pubblico ed  e'  reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica. 
              Art. 46 (Struttura del  Registro).  −  1.  Il  Registro
          unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
          sezioni: 
                a) Organizzazioni di volontariato; 
                b) Associazioni di promozione sociale; 
                c) Enti filantropici; 
                d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
                e) Reti associative; 
                f) Societa' di mutuo soccorso; 
                g) Altri enti del Terzo settore. 
              2. Ad eccezione delle  reti  associative,  nessun  ente
          puo' essere  contemporaneamente  iscritto  in  due  o  piu'
          sezioni. 
              3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          puo', con decreto di natura non regolamentare,  sentita  la
          Conferenza  Unificata,  istituire  sottosezioni   o   nuove
          sezioni o modificare le sezioni esistenti. 
              Art.  47  (Iscrizione).  −  1.  Salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 22, la domanda  di  iscrizione  nel  Registro
          unico  nazionale  del  Terzo  settore  e'  presentata   dal
          rappresentante legale dell'ente o  della  rete  associativa
          cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del  Registro
          unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in
          cui  l'ente  ha  la   sede   legale,   depositando   l'atto
          costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando
          la  sezione  del  registro  nella   quale   l'ente   chiede
          l'iscrizione.  Per  le  reti  associative  la  domanda   di
          iscrizione nella sezione di cui all'articolo  46  comma  1,
          lettera e) e' presentata all'Ufficio statale  del  Registro
          unico nazionale. 
              2. L'ufficio competente di cui al comma 1  verifica  la
          sussistenza delle condizioni previste dal  presente  Codice
          per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
          nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta. 
              3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della domanda, puo': 
                a) iscrivere l'ente; 
                b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; 
                c) invitare l'ente  a  completare  o  rettificare  la
          domanda ovvero ad integrare la documentazione. 
              4. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione  della
          domanda o dalla presentazione della  domanda  completata  o
          rettificata  ovvero  della  documentazione  integrativa  ai
          sensi del comma 3, lettera c),  la  domanda  di  iscrizione
          s'intende accolta. 
              5. Se l'atto costitutivo e  lo  statuto  dell'ente  del
          Terzo  settore  sono  redatti  in  conformita'  a   modelli
          standard tipizzati,  predisposti  da  reti  associative  ed
          approvati con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, l'ufficio del registro  unico  nazionale
          del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della
          documentazione, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
          della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso. 
              6. Avverso il diniego di  iscrizione  nel  Registro  e'
          ammesso  ricorso   avanti   al   tribunale   amministrativo
          competente per territorio. 
              Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). − 1. Nel  Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore  devono  risultare  per
          ciascun  ente   almeno   le   seguenti   informazioni:   la
          denominazione; la forma  giuridica;  la  sede  legale,  con
          l'indicazione di eventuali  sedi  secondarie;  la  data  di
          costituzione;   l'oggetto   dell'attivita'   di   interesse
          generale di cui all'articolo 5,  il  codice  fiscale  o  la
          partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e  il
          patrimonio minimo di  cui  all'articolo  22,  comma  4;  le
          generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
          dell'ente;  le  generalita'  dei  soggetti  che   ricoprono
          cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 
              2. Nel  Registro  devono  inoltre  essere  iscritte  le
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto,   le
          deliberazioni di  trasformazione,  fusione,  scissione,  di
          scioglimento, estinzione, liquidazione e  cancellazione,  i
          provvedimenti che ordinano lo scioglimento,  dispongono  la
          cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita'  dei
          liquidatori  e  tutti  gli  altri  atti  e  fatti  la   cui
          iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
          regolamento. 
              3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli  13  e
          14   e   i   rendiconti   delle   raccolte   fondi   svolte
          nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il
          30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni  decorrenti  da
          ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni
          aggiornate e depositati gli atti di cui ai  commi  1  e  2,
          incluso  l'eventuale  riconoscimento   della   personalita'
          giuridica. 
              4. In caso di mancato o incompleto deposito degli  atti
          e dei loro aggiornamenti nonche' di  quelli  relativi  alle
          informazioni obbligatorie di cui al presente  articolo  nel
          rispetto  dei  termini  in  esso  previsti,  l'ufficio  del
          registro diffida l'ente  del  Terzo  settore  ad  adempiere
          all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a
          centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali  l'ente  e'
          cancellato dal Registro. 
              5. Del deposito degli atti e  della  completezza  delle
          informazioni di cui al presente  articolo  e  dei  relativi
          aggiornamenti sono onerati gli amministratori.  Si  applica
          l'articolo 2630 del codice civile. 
              6. All'atto della registrazione degli  enti  del  Terzo
          settore di cui all'articolo  31,  comma  1,  l'ufficio  del
          registro   unico   nazionale   acquisisce    la    relativa
          informazione antimafia. 
              Art. 49 (Estinzione o  scioglimento  dell'ente).  −  1.
          L'ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore
          accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
          estinzione o scioglimento dell'ente e ne da'  comunicazione
          agli amministratori e al presidente del  tribunale  ove  ha
          sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale
          l'ente   e'   iscritto   affinche'   provveda   ai    sensi
          dell'articolo  11  e   seguenti   delle   disposizioni   di
          attuazione del codice civile. 
              2. Chiusa la procedura di liquidazione,  il  presidente
          del  tribunale  provvede  che  ne  sia  data  comunicazione
          all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo  settore
          per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro. 
              Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra  sezione).
          − 1.  La  cancellazione  di  un  ente  dal  Registro  unico
          nazionale avviene a seguito di istanza  motivata  da  parte
          dell'ente del Terzo  settore  iscritto  o  di  accertamento
          d'ufficio,  anche  a   seguito   di   provvedimenti   della
          competente   autorita'   giudiziaria   ovvero   tributaria,
          divenuti  definitivi,   dello   scioglimento,   cessazione,
          estinzione dell'ente ovvero  della  carenza  dei  requisiti
          necessari per la permanenza nel  Registro  unico  nazionale
          del Terzo settore. 
              2. L'ente cancellato dal Registro unico  nazionale  per
          mancanza dei requisiti che vuole continuare  a  operare  ai
          sensi del codice civile deve preventivamente  devolvere  il
          proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9,  limitatamente
          all'incremento patrimoniale realizzato  negli  esercizi  in
          cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale. 
              3.  Se  vengono  meno  i  requisiti  per   l'iscrizione
          dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro  ma
          permangono quelli per l'iscrizione  in  altra  sezione  del
          Registro  stesso,  l'ente  puo'   formulare   la   relativa
          richiesta di migrazione che deve essere  approvata  con  le
          modalita' e  nei  termini  previsti  per  l'iscrizione  nel
          Registro unico nazionale. 
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  cancellazione   dal
          Registro,  e'   ammesso   ricorso   avanti   al   tribunale
          amministrativo competente per territorio. 
              Art. 51 (Revisione periodica del Registro).  −  1.  Con
          cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico  nazionale
          del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini  della
          verifica  della  permanenza  dei  requisiti  previsti   per
          l'iscrizione al Registro stesso. 
              Art. 52 (Opponibilita' ai terzi degli atti depositati).
          − 1.  Gli  atti  per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  di
          iscrizione,  annotazione  ovvero  di  deposito  presso   il
          Registro unico nazionale del Terzo settore sono  opponibili
          ai  terzi  soltanto  dopo  la  relativa  pubblicazione  nel
          Registro stesso, a meno che l'ente provi  che  i  terzi  ne
          erano a conoscenza. 
              2. Per le operazioni  compiute  entro  il  quindicesimo
          giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti  non
          sono opponibili ai terzi che provino di essere stati  nella
          impossibilita' di averne conoscenza. 
              Art. 53 (Funzionamento del Registro).  −  1.  Entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce,  con
          proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
          unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
          da presentare ai fini dell'iscrizione  e  le  modalita'  di
          deposito degli atti di  cui  all'articolo  48,  nonche'  le
          regole per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione
          e la  gestione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore  finalizzate  ad  assicurare  l'omogenea  e   piena
          conoscibilita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  degli
          elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
          cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il  registro
          delle Imprese e  il  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri
          enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 
              2. Le Regioni e le province autonome entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
          provvedimenti di iscrizione e di cancellazione  degli  enti
          del Terzo settore; entro  sei  mesi  dalla  predisposizione
          della struttura informatica rendono operativo il Registro. 
              3. Le risorse necessarie  a  consentire  l'avvio  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
          milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in  14,7  milioni
          di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2022,   da   impiegare   per   l'infrastruttura
          informatica nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al presente titolo e di cui all'articolo 93,  comma  3,
          anche attraverso accordi ai sensi  dell'articolo  15  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e  le  Province
          autonome,   previa   intesa   in   sede    di    Conferenza
          Stato-Regioni. 
              Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti).  −  1.
          Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono  disciplinate
          le  modalita'  con  cui  gli  enti  pubblici   territoriali
          provvedono a comunicare al  Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore i dati  in  loro  possesso  degli  enti  gia'
          iscritti nei  registri  speciali  delle  organizzazioni  di
          volontariato e delle  associazioni  di  promozione  sociale
          esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro
          unico nazionale degli enti del Terzo settore. 
              2. Gli uffici del Registro unico  nazionale  del  Terzo
          settore, ricevute le informazioni  contenute  nei  predetti
          registri, provvedono entro centottanta giorni a  richiedere
          agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti  e
          a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
          Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto  del
          periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e  il  15  settembre
          2022. 
              3.  L'omessa  trasmissione  delle  informazioni  e  dei
          documenti richiesti agli enti del Terzo  settore  ai  sensi
          del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
          mancata iscrizione nel Registro unico nazionale  del  Terzo
          settore. 
              4. Fino al termine delle verifiche di cui  al  comma  2
          gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
          a  beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla   rispettiva
          qualifica.». 
              − Si riporta l'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
          degli enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale): 
              «Art. 10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  −  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22 , della ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,  n.  287  ,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              −  Il  testo  della  legge  11  agosto  1991,  n.   266
          (Legge-quadro  sul  volontariato)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. 
              − Il testo dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
          n.  383  (Disciplina  delle  associazioni   di   promozione
          sociale): 
              «Art. 7 (Registri).  −  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.».