Art. 5 
 
                     Condizioni per l'iscrizione 
 
  1. L'iscrizione nell'apposita sezione  del  registro  dei  revisori
legali - parte A - e' subordinata  alla  sussistenza  delle  seguenti
condizioni: 
    a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione  contabile
di un  Paese  terzo  sono  tenuti  al  rilascio  della  relazione  di
revisione riguardante i conti annuali o  i  conti  consolidati  delle
entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto; 
    b) il revisore di un Paese terzo  e'  in  possesso  di  requisiti
equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9  e  10  della
direttiva; 
    c) negli enti di  revisione  contabile  di  un  Paese  terzo,  la
maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione
e' in possesso di  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti  dagli
articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; 
    d) negli enti  di  revisione  contabile  di  un  Paese  terzo,  i
revisori responsabili dell'incarico, incaricati della revisione delle
entita' di cui  all'articolo  34,  comma  1,  del  decreto,  sono  in
possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 10 della direttiva; 
    e) la revisione dei conti delle entita' di cui  all'articolo  34,
comma 1, del decreto, e' effettuata in  conformita'  ai  principi  di
revisione  International  Standards   of   Auditing   (ISA)   emanati
dall'International Federation of Accountants (IFAC) e in  conformita'
alle regole di indipendenza di cui agli articoli  22,  22  ter  e  25
della  direttiva,  ovvero  in  conformita'  a   principi   e   regole
equivalenti; 
    f) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione  contabile
di un Paese terzo pubblicano sul proprio sito internet una  relazione
di  trasparenza  annuale   contenente   le   informazioni   richieste
dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero ottemperano
ad obblighi di informativa equivalenti; 
    g) il revisore di un Paese terzo  ovvero  tutti  i  membri  degli
organi di amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  di  revisione
contabile del Paese terzo nonche'  i  responsabili  dell'incarico  di
entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso
dei  requisiti  di  onorabilita'  attestati  secondo   le   modalita'
stabilite nell'articolo 7. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2006/43/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio  2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  537/2014,  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, sui requisiti  specifici  relativi
          alla revisione  legale  dei  conti  di  enti  di  interesse
          pubblico  e  che  abroga  la  decisione  2005/909/CE  della
          Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  maggio  2014,
          n. L 158.