Art. 2 
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre
2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19  novembre  2022  e
fino al 31 dicembre 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma
2, lettera b), del medesimo articolo  25  trasmettono,  entro  il  13
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con
l'utilizzo  dei  modelli  di  cui  all'articolo  8,  comma   6,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  i  dati   relativi   ai
quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo usati come carburante giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi
depositi e impianti alla data  del  31  dicembre  2022.  La  predetta
comunicazione non e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla  scadenza
dell'applicazione della rideterminazione  delle  aliquote  di  accisa
stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  venga
disposta   la   proroga   dell'applicazione   delle   aliquote   come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a). 
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.366,80  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per  l'anno  2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.