Art. 13 Fondi permanenti 1. Per sopperire alle necessita' urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente puo' assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessita' di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonche' per le spese urgenti. 2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute. 3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarita' delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.
Note all'art. 13: - Si riporta il comma 3 dell'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.».