Art. 14 
 
                          Conto transitorio 
 
  1. Presso ogni ente e' istituito un conto transitorio al quale sono
temporaneamente imputate, con evidenza nel sistema informatico  della
Ragioneria generale dello Stato, le seguenti operazioni di entrata  e
di uscita: 
    a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da
estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi  o
a terzi creditori; 
    b) altri eventuali pagamenti e introiti  consentiti  dalle  norme
vigenti. 
  2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti
dalle norme vigenti, gli  enti  provvedono  alla  eliminazione  delle
partite iscritte sul conto transitorio  con  tempestivita'  entro  la
chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse
a dicembre per  le  quali  provvedono  nei  trenta  giorni  del  mese
successivo, e non si avvalgono di entrate o  profitti,  di  qualsiasi
genere e provenienza, per accrescere le somme  ricevute  in  sede  di
anticipazione di fondi. 
  3. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute  a  terzi  e
non costituiscono reintegrazione totale o parziale  di  anticipazioni
corrisposte.